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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 20458 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione dopo aver aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio. Poiché l'atto di rinuncia non era stato notificato alle parti costituite, non poteva produrre l'estinzione del processo; tuttavia, dimostrava il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, poiché la condanna del contribuente avrebbe contrastato con la finalità della definizione agevolata, imponendo oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, in quanto la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per effetto dell'adesione a una definizione agevolata introdotta successivamente.

Norme richiamate

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016

    Definizione agevolata delle controversie tributarie e impegno del contribuente a rinunciare al giudizio in corso.

    L'adesione alla definizione agevolata può comportare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e giustifica la rinuncia al ricorso.

  • Art. 391 c.p.c., comma 2

    La regola generale sulla rinuncia al ricorso e sulle spese non si applica in modo ordinario quando la rinuncia dipende dall'adesione a una definizione agevolata, poiché la condanna alle spese potrebbe disincentivare l'accesso alla procedura.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

    Il raddoppio non è dovuto quando l'inammissibilità non esisteva al momento della proposizione del ricorso, ma è sopravvenuta a seguito dell'adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista da una legge successiva.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata della controversia, può venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Una rinuncia non notificata alle parti costituite può non determinare l'estinzione formale del processo, ma può comunque essere valutata dal giudice come prova del venir meno dell'interesse al ricorso.
  • In caso di rinuncia collegata a una definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate per evitare che siano imposti al contribuente costi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla procedura agevolativa.
  • Il raddoppio del contributo unificato non dovrebbe essere applicato quando l'inammissibilità deriva da un fatto sopravvenuto successivo alla proposizione del ricorso, come l'adesione a una definizione agevolata introdotta da una legge successiva.

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