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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 20457 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo relativi a dazi doganali fondati su un avviso di rettifica, sostenendo: l'inesistenza del titolo perché l'avviso sarebbe stato annullato; l'illegittima iscrizione a ruolo dell'intero importo durante il giudizio; l'inapplicabilità della responsabilità solidale; l'omessa pronuncia e motivazione della CTR; nonché il difetto di legittimazione territoriale dell'agente della riscossione. In particolare, ha sostenuto che il D.Lgs. n. 546/1992, art. 68, imponesse la riscossione frazionata anche per i dazi doganali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 opera, in presenza dei relativi presupposti, nella fase successiva alla decisione giudiziale e non impedisce, prima della sentenza di primo grado, l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dei dazi doganali. La disciplina doganale unionale prevede infatti l'immediata esecutività dell'obbligazione e stabilisce che il ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Le censure relative al merito dell'avviso erano inoltre inammissibili perché la cartella può essere contestata, di regola, solo per vizi propri e il ruolo non risultava tempestivamente impugnato. È stata ritenuta infondata anche la contestazione sulla competenza territoriale dell'agente della riscossione, determinata dal domicilio fiscale del contribuente e non dalla sede dell'ufficio doganale accertatore. La società è stata condannata a pagare 10.000 euro di spese di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    Nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, il tributo deve essere pagato secondo gli importi collegati all'esito dei diversi gradi di giudizio.

    La norma non introduce una regola generale applicabile a ogni tributo e, per i dazi doganali, opera nella fase successiva alla decisione giudiziale, non anteriormente alla sentenza di primo grado.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, codice doganale comunitario, artt. 7, 218, 220, 232 e 244

    Il ricorso amministrativo o giurisdizionale non sospende l'esecuzione del provvedimento impositivo, salvo sospensione disposta dall'autorità competente.

    La disciplina unionale privilegia la riscossione immediata dei dazi; la proposizione del ricorso non comporta una sospensione automatica né impedisce l'iscrizione a ruolo dell'intero importo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 24

    In ciascun ruolo sono iscritte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nei comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

    La competenza dell'agente della riscossione è collegata al domicilio fiscale del contribuente, non alla competenza territoriale dell'ufficio doganale che ha emesso l'accertamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15

    La norma riguarda la riscossione nella fase amministrativa per specifici tributi, ma non estende ai dazi doganali una limitazione dell'importo iscrivibile a ruolo durante il giudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47

    Il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato quando sussistono i presupposti previsti dalla legge.

  • Codice doganale comunitario, artt. 236, 239 e 244

    Il contribuente può utilizzare strumenti amministrativi di sgravio o rimborso e chiedere la sospensione dell'esecuzione, eventualmente prestando garanzia, per evitare pregiudizi derivanti dalla riscossione immediata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Per i dazi e i diritti doganali, la proposizione di un ricorso non sospende automaticamente la riscossione: l'amministrazione può iscrivere a ruolo l'intero importo prima della decisione di primo grado, salvo specifiche norme o provvedimenti di sospensione.
  • La riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 non è una regola universale per tutti i tributi; occorre verificare la disciplina propria del tributo e la fase processuale in cui ci si trova.
  • La cartella di pagamento deve essere contestata principalmente per vizi propri. Le contestazioni sull'esistenza, validità o misura dell'accertamento devono essere rivolte tempestivamente contro l'atto impositivo e non possono essere recuperate, di regola, impugnando successivamente la cartella.
  • Se un precedente annullamento dell'accertamento viene invocato in un giudizio successivo, è necessario dimostrarne l'efficacia definitiva e il giudicato; una pronuncia non definitiva o riformata non costituisce una base sufficiente.
  • La competenza territoriale dell'agente della riscossione dipende normalmente dal domicilio fiscale del contribuente, non dal luogo in cui opera l'ufficio che ha emesso l'accertamento.
  • In presenza di una riscossione doganale potenzialmente dannosa, il contribuente deve valutare tempestivamente le istanze amministrative di sgravio o rimborso e la richiesta di sospensione cautelare, sia all'autorità doganale sia al giudice tributario.

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