Cassazione Civile, Ordinanza n. 33303/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, la revisione parziale del classamento di tre unità immobiliari del contribuente, ubicate in Roma, modificandone la classe. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittima la procedura standardizzata di riclassamento, giustificata dal significativo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona e adeguatamente motivata con riferimento alla microzona e agli immobili. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi: i primi due denunciavano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio e per giudicato interno; il terzo e il quarto lamentavano omessa pronuncia e motivazione apparente in relazione all’appello incidentale sul vizio di motivazione dell’avviso; l’ottavo, il nono e il decimo censuravano la violazione delle norme sulla revisione catastale e sulla motivazione dell’atto, sostenendo che l’avviso fosse meramente standardizzato, stereotipato e privo di indicazione concreta delle caratteristiche della microzona e dei singoli immobili. I motivi quinto, sesto e settimo, attinenti rispettivamente all’omesso esame di fatti decisivi e alla violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di prova, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha respinto i motivi sulla pretesa inammissibilità dell’appello, sul giudicato interno e sull’omessa pronuncia, ritenendo che l’Agenzia avesse comunque devoluto al giudice di appello la questione sostanziale della legittimità del nuovo classamento e che la CTR avesse deciso anche sull’appello incidentale del contribuente con motivazione non apparente. Ha invece ritenuto fondati i motivi relativi alla motivazione dell’avviso di riclassamento: il provvedimento non può limitarsi al richiamo al significativo scostamento tra valore catastale e valore di mercato e ai dati normativi o amministrativi di base, ma deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento del singolo immobile, secondo i parametri dell’art. 8 d.P.R. 138/1998 (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità). Poiché la motivazione era standardizzata e non contestualizzata sulle caratteristiche specifiche degli immobili, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente e annullamento degli avvisi impugnati. Le spese sono state integralmente compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
La revisione parziale del classamento per microzone è legittima solo se fondata sul significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto al dato medio comunale, ma l’atto deve comunque essere motivato in modo concreto e riferito al singolo immobile.
art. 1, comma 339, L. 311/2004
Costituisce parte del procedimento tecnico-amministrativo che integra il presupposto della revisione catastale.
Richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, esigendo indicazione concreta delle ragioni dell’atto.
art. 6 d.P.R. 1142/1949
Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente in tema di classamento catastale.
Richiamato come regola sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno dell’esigenza di imparzialità e buon andamento nella procedura di revisione.
La Corte esclude l’omessa pronuncia quando il giudice di merito decide sulla questione sostanziale, anche implicitamente rigettando l’eccezione di inammissibilità.
Non si forma giudicato interno sul capo impugnato se l’appello dell’Ufficio devolve la questione sostanziale della legittimità del classamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione di legge sostanziale in tema di motivazione e classamento catastale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi, ma la censura resta assorbita.
È richiamato dal ricorrente per contestare la mancata prova dei presupposti del riclassamento; la censura resta assorbita.
Costituisce il parametro di riferimento per gli elementi concreti che devono emergere dalla motivazione: qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
Richiamato quanto al deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
Determinazione direttoriale 16 febbraio 2005
Atto amministrativo che integra il procedimento di revisione per microzone e le relative linee guida.
È richiamato per i parametri estimativi e classificatori generali cui deve conformarsi il nuovo classamento.
Richiamata quale statuto del contribuente, a sostegno di un obbligo motivazionale effettivo e comprensibile.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, l’atto non è sufficientemente motivato se si limita a richiamare lo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona e gli atti presupposti, senza esplicitare gli elementi concreti che hanno inciso sul singolo immobile.
- La motivazione del nuovo classamento deve essere contestualizzata rispetto alla specifica unità immobiliare e al fabbricato che la comprende, indicando le caratteristiche urbanistiche, ambientali ed edilizie rilevanti; non è sufficiente una motivazione standardizzata o stereotipata.
- In tema di revisione catastale per microzone, la natura "diffusa" e massiva della procedura non esonera l’amministrazione dall’onere di rendere intelligibili i criteri applicati al caso concreto, così da consentire al contribuente una difesa effettiva e delimitare il thema decidendum del giudizio.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello decide nel merito su una questione sostanziale che implicitamente presuppone il rigetto dell’eccezione di inammissibilità o del motivo incidentale correlato.
- L’eccezione di giudicato interno non può essere accolta quando l’appello della parte soccombente devolve effettivamente al giudice di secondo grado la questione sostanziale decisa in primo grado, anche se la formulazione del motivo è lessicalmente imprecisa.
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