Cassazione Civile, Ordinanza n. 22533/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito da lavoro autonomo del contribuente per l'anno d'imposta 2006, contestando maggiori IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, sulla base di indagini e movimenti bancari. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario un ulteriore invito al contribuente a integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari e per avere di fatto invertito l'onere della prova; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe affermato apoditticamente che il contribuente aveva superato la presunzione derivante dagli accertamenti bancari. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, con censure incentrate sulla asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per genericità, e sulla mancata pronuncia su varie eccezioni di illegittimità dell'accertamento e della verifica fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, rigettando il ricorso incidentale del contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR Abruzzo e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto corretta la censura dell'Ufficio sulla disciplina degli accertamenti bancari: non esiste un obbligo dell'Amministrazione di sollecitare il contribuente a integrare la documentazione, essendo tale invito solo facoltativo; inoltre, la decisione di merito era sorretta da motivazione apparente, perché aveva superato la presunzione legale fondata sui movimenti bancari senza un'analitica spiegazione riferita alle singole movimentazioni. Il ricorso incidentale è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile per difetto di interesse in parte, poiché proposto da parte risultata vittoriosa in appello e quindi priva dell'onere di riproporre eccezioni non esaminate.
Norme richiamate
Le risultanze dei conti bancari costituiscono base presuntiva dell'accertamento; l'invito al contribuente a fornire chiarimenti è una mera facoltà dell'Ufficio e non un obbligo, sicché il mancato esercizio non invalida l'accertamento.
In tema di IVA, i dati desumibili dalle movimentazioni bancarie fondano una presunzione legale relativa di imponibilità, superabile solo con prova contraria analitica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale in relazione alla disciplina degli accertamenti bancari.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata in relazione al parametro costituzionale del giusto processo.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dalla parte ricorrente per denunciare vizi della sentenza e del processo tributario.
Richiamato quale parametro della nullità per motivazione apparente.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia su eccezioni e questioni processuali/di merito.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di inammissibilità dell'appello tributario per genericità dei motivi.
Richiamato per affermare che la presunzione derivante dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti, con le precisazioni derivanti dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie ai fini IVA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti; spetta poi al contribuente l'onere di fornire una prova contraria specifica e analitica per ciascuna movimentazione contestata.
- L'invito dell'Amministrazione al contribuente a fornire chiarimenti o documenti sulle operazioni bancarie è una facoltà discrezionale e non un obbligo: la sua omissione non comporta di per sé l'illegittimità dell'accertamento.
- La presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie può essere vinta solo con una ricostruzione puntuale delle singole poste, non con affermazioni generiche o spiegazioni cumulative.
- La motivazione della sentenza è apparente, e quindi nulla, quando si limita ad affermazioni apodittiche sul superamento della presunzione senza indicare in modo analitico le prove valutate e il percorso logico seguito dal giudice.
- In tema di ricorso incidentale condizionato, la parte integralmente vittoriosa in appello non ha interesse a riproporre in cassazione eccezioni o questioni non accolte o non esaminate, poiché tali profili potranno essere riesaminati in sede di rinvio se accolto il ricorso principale.
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