Cassazione Civile, Ordinanza n. 06599/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una procedura fallimentare aveva agito per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto con cui un immobile in comproprietà tra i coniugi era stato inserito nel fondo patrimoniale. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda; in appello i coniugi avevano dedotto: l'inammissibilità dell'azione revocatoria penale per mancanza del presupposto della colpevolezza e per l'insufficienza di una sentenza di patteggiamento a integrare l'accertamento richiesto; l'anteriorità della costituzione del fondo rispetto al reato; l'irrilevanza del patteggiamento ai fini dell'art. 192 c.p.; l'erronea qualificazione dell'atto integrativo del 9 novembre 2010 come atto gratuito successivo al reato. La corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione i coniugi hanno denunciato: violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per l'ammissibilità in appello dell'ordinanza di correzione della sentenza penale; violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la corte ritenuto sufficiente la sentenza di patteggiamento; violazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. per non avere verificato l'effettiva colpevolezza ai fini dell'art. 192 c.p.; violazione dell'art. 171, comma 1, c.c. per la qualificazione dell'atto integrativo del fondo e la sua revocabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la corte territoriale aveva fondato la decisione principalmente sul tenore della sentenza penale, non sull'ordinanza di correzione; inoltre la censura era comunque priva di decisività e non rispettava l'onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti. Anche gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., per difetto di specifica localizzazione e indicazione degli atti richiamati, nonché perché il secondo motivo sollecitava una nuova valutazione del fatto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La domanda di revoca/inefficacia del fondo patrimoniale era fondata sul presupposto di un accertamento di responsabilità penale del coniuge; la Corte non entra nel merito del requisito, perché il ricorso è inammissibile.
La censura sull'ammissibilità in appello di documenti è stata reputata non decisiva rispetto alla ratio della decisione e comunque inammissibile nel caso concreto.
La doglianza è stata considerata, nella sostanza, una richiesta di nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il patteggiamento non equivale a pieno accertamento di colpevolezza; la Corte non affronta il merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.
Invocato per contestare la qualificazione dell'atto integrativo del fondo patrimoniale; la Corte osserva l'insostenibilità della tesi difensiva nel quadro del motivo, senza svolgere un esame di merito.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non indicavano specificamente e non localizzavano gli atti processuali e i documenti su cui si fondavano.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato per l'onere di produzione del fascicolo d'ufficio o della richiesta di trasmissione dello stesso.
Evocato per sottolineare l'inammissibilità della censura in presenza di una decisione di merito con argomentazione autosufficiente e non decisiva l'ulteriore doglianza.
Richiamato nel ragionamento sull'eventuale giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado relativa all'inutilizzabilità dell'ordinanza di correzione.
Richiamato come parametro generale in tema di revocatoria dell'atto di disposizione patrimoniale.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non indicano in modo specifico gli atti e i documenti processuali su cui si fondano, né ne consentono l'immediato reperimento nel fascicolo.
- La censura che mira, anche solo sostanzialmente, a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie non è ammissibile in cassazione.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, la contestazione di un profilo ulteriore o marginale del ragionamento non è decisiva.
- Nei giudizi di revocatoria connessi a vicende penalistiche, la deduzione dei presupposti sostanziali deve essere sostenuta da una corretta e puntuale localizzazione degli atti penali e civili richiamati.
- L'integrazione successiva di un fondo patrimoniale con un immobile già esistente può essere scrutinata come atto dispositivo ai fini della revocatoria, ma la relativa doglianza deve essere supportata da una critica specifica e autosufficiente.
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