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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28395/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due concorsi per posti di dirigente amministrativo di II fascia banditi nel 2007 e nel 2008 da un ministero. La dipendente, già inquadrata come funzionario, era risultata idonea non vincitrice nel concorso 2007 e vincitrice nel concorso 2008, ma l'assunzione era stata differita e poi realizzata solo nel 2016. Nei giudizi di merito aveva chiesto, per il concorso 2007, il riconoscimento del diritto all'assunzione e alla retrodatazione giuridica ed economica, sostenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente attinto a una graduatoria del 1999 per coprire posti che avrebbero dovuto essere coperti mediante lo scorrimento della graduatoria del 2007; per il concorso 2008 aveva chiesto il risarcimento del danno per la mancata tempestiva assunzione, contestando l'applicazione delle norme sopravvenute sul blocco delle assunzioni e sulla spending review. In cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per avere deciso su una questione, a suo dire, non sottoposta al contraddittorio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la graduatoria 2007 sarebbe stata destinata a coprire i posti vacanti dell'intero ministero; 3) violazione delle norme sullo scorrimento delle graduatorie, sul ruolo unico dirigenziale, sui limiti di durata delle graduatorie e sui canoni di correttezza e buona fede dell'amministrazione; 4) violazione delle norme sopravvenute sul contenimento della spesa pubblica e sul divieto di assunzioni, sostenendo che la clausola di salvaguardia avrebbe imposto comunque l'assunzione tempestiva e che le norme non potessero applicarsi retroattivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non correttamente confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il secondo motivo non denunciava un fatto storico omesso ma la lettura di documenti, e perché il terzo cumulava in modo confuso censure eterogenee. Ha invece ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il diritto all'assunzione del vincitore di concorso pubblico è subordinato alla persistenza del quadro organizzativo e normativo esistente; che i vincoli sopravvenuti di spending review e di blocco delle assunzioni potevano legittimamente differire l'assunzione sino all'assorbimento del personale in esubero; che la clausola di salvaguardia non imponeva l'immediata assunzione; e che non vi era applicazione retroattiva, ma incidenza dello ius superveniens sul successivo passaggio assunzionale non ancora perfezionato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state scrutinante per inammissibilità quando non si confrontano con la ratio decidendi, quando denunciano un omesso esame non riferito a un fatto storico o quando cumulano in modo confuso vizi eterogenei.

  • artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza è stata respinta perché non aderente alla decisione impugnata.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati a tutela del diritto di difesa e del giusto processo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti temporali delle graduatorie e l'illegittimità dello scorrimento della graduatoria del 1999; la Corte non ha accolto la censura per difetto di corretta impostazione del motivo.

  • artt. 2 e 5 d.lgs. 300/1999

    Richiamati dalla ricorrente per il ruolo unico dei dirigenti ministeriali; la Corte ha considerato la censura inammissibile.

  • artt. 23 e 34 d.lgs. 165/2001

    Richiamati come norme sul regime dei dirigenti e sul blocco del reclutamento in presenza di vincoli organizzativi/finanziari.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Invocati per sostenere che la pubblica amministrazione, agendo iure privatorum, debba rispettare correttezza e buona fede.

  • art. 29, comma 9, d.lgs. 29/1993

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti all'utilizzo delle graduatorie di concorsi interni; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 10 d.lgs. 387/1998

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle graduatorie oltre il limite temporale; censura ritenuta inammissibile o comunque non decisiva.

  • art. 5 d.l. 207/2008 convertito in l. 14/2009

    Richiamato come disposizione sulle proroghe di validità delle graduatorie.

  • art. 2, comma 8-bis, d.l. 194/2009 convertito in l. 25/2010

    Richiamato come ulteriore proroga della validità delle graduatorie.

  • art. 1, comma 4, d.l. 138/2011 convertito in l. 148/2011

    "Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data"

    La clausola di salvaguardia non impone l'immediata assunzione dei vincitori di concorso; salva gli esiti delle procedure ma consente di differire l'assunzione fino al completamento della riduzione del personale e agli obiettivi di spending review.

  • art. 2, comma 6, d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012

    Richiamato tra le norme sopravvenute di contenimento della spesa e di blocco delle assunzioni, considerate applicabili al momento del passaggio assunzionale.

  • art. 2, comma 1, d.l. 101/2013 convertito in l. 125/2013

    Richiamato come norma successiva che incide sul regime delle assunzioni pubbliche e sulla vicenda diacronicamente considerata.

  • art. 4, commi 3 e 4, d.l. 103/2013

    Richiamato come ulteriore fonte del divieto o della limitazione di nuove assunzioni in pendenza di riduzione delle dotazioni organiche.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per fondare una responsabilità da mancata assunzione; la Corte ha escluso l'inadempimento in presenza di un vincolo normativo sopravvenuto.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con le norme sulla spending review; non accolto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella critica al modo di valutazione dei documenti, ma la Corte ha rilevato che il motivo non era correttamente costruito come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per censurare una premessa che la decisione non ha mai effettivamente posto a fondamento.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, non la contestazione della lettura di documenti, di argomentazioni o di questioni giuridiche.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto doglianze eterogenee, lasciando alla Corte di cassazione il compito di individuarne e isolarne i singoli profili.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del vincitore di concorso all'assunzione non è assoluto e immediato, ma resta subordinato alla persistenza dell'assetto organizzativo e normativo che consente la copertura del posto.
  • Le sopravvenienze normative di contenimento della spesa e di blocco del turn over possono legittimamente differire l'assunzione dei vincitori di concorso, senza che ciò integri di per sé responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione.
  • La clausola di salvaguardia che fa salve le procedure concorsuali già avviate non va interpretata come obbligo di assunzione immediata, ma come previsione che preserva l'esito della procedura nei limiti compatibili con le esigenze di riduzione del personale e con la disciplina sopravvenuta.
  • Non vi è applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta quando essa incide non sull'esito del concorso già consolidato, ma sul successivo segmento dell'immissione in servizio, ancora non perfezionato al momento dell'entrata in vigore della nuova norma.

Come è indicizzato

MaterieLavoro pubblico contrattualizzatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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