Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28415/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un cambio di appalto in ambito ferroviario: il rapporto di lavoro del dipendente con la società cooperativa appaltatrice cessante si è interrotto in coincidenza con la cessazione dell'appalto e, dal giorno successivo, il lavoratore è transitato alle dipendenze del consorzio subentrante. La Corte d'appello aveva condannato in solido il consorzio, la cooperativa cessante e Trenitalia al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo che la cessazione del precedente rapporto fosse avvenuta per iniziativa datoriale senza preavviso e che la successiva assunzione integrasse un nuovo rapporto, non una cessione del contratto né una risoluzione consensuale. Il consorzio ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2118 c.c., degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., sostenendo che mancasse un formale recesso della cooperativa e che la vicenda andasse qualificata come risoluzione per mutuo consenso; ha inoltre contestato la solidarietà passiva, affermando che l'indennità di preavviso avrebbe natura risarcitoria e non retributiva. La società cooperativa, con ricorso successivo, ha riproposto questioni analoghe: natura dell'indennità, assenza di prova del licenziamento, qualificazione del passaggio come mutuo consenso e rinuncia all'indennità da parte del lavoratore al momento della nuova assunzione. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che nel cambio appalto il primo rapporto si estingue per fatto datoriale con obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, che il nuovo rapporto con l'impresa subentrante è autonomo e che, trattandosi di credito avente natura retributivo-indennitaria, opera anche la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003; perciò ha rigettato entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso del consorzio appaltatore subentrante sia il ricorso successivo della società cooperativa cessante. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e aveva condannato in solido il consorzio, la cooperativa e Trenitalia. La Corte ha escluso che il cambio appalto integri una risoluzione consensuale o una cessione del contratto di lavoro, rilevando invece una soluzione di continuità tra il rapporto cessato e quello instaurato ex novo con il subentrante. Ha inoltre affermato che l'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche se il lavoratore sia stato immediatamente riassunto e che essa ha natura retributivo-indennitaria, sicché rientra nel perimetro della responsabilità solidale del committente e degli appaltatori previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di ciascuna parte ricorrente, con applicazione anche dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta in caso di recesso datoriale senza preavviso; non richiede la prova di un danno effettivo e spetta anche se il lavoratore è immediatamente riassunto. Nel cambio appalto il rapporto precedente si estingue per iniziativa datoriale e non per mutuo consenso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale della Corte territoriale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare l'apprezzamento delle risultanze processuali; la Cassazione ha escluso errori nella valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il fatto costitutivo del credito risultava accertato.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente si estende alle obbligazioni retributive dovute dall'appaltatore e subappaltatore; l'indennità sostitutiva del preavviso, avendo natura retributivo-indennitaria, rientra tra i crediti coperti dalla solidarietà.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006

    La disciplina degli appalti pubblici non esclude la tutela dei lavoratori; nel caso di appalto pubblico essa concorre con l'art. 29 d.lgs. 276/2003 alla protezione dei crediti dei dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore.

  • art. 1406 c.c.

    La fattispecie del cambio appalto non è una cessione del contratto di lavoro, perché manca il consenso del lavoratore richiesto per la cessione del contratto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il collegio ha deciso in camera di consiglio con motivazione riservata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; i ricorsi sono stati rigettati e le spese poste a carico dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel cambio di appalto, quando il rapporto con l'appaltatore uscente si estingue per iniziativa datoriale e il lavoratore viene successivamente assunto dall'impresa subentrante, il primo rapporto non si considera risolto per mutuo consenso ma per recesso del datore di lavoro o comunque per causa riferibile alla sua sfera organizzativa.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso prevista dall'art. 2118 c.c. spetta anche se il lavoratore trova immediatamente una nuova occupazione o viene riassunto dal subentrante, poiché la sua funzione è quella di compensare la mancata osservanza del periodo di preavviso, non di risarcire un danno da mancata ricerca del lavoro.
  • Il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso non richiede la prova di un pregiudizio concreto da perdita di chance occupazionale: basta l'accertamento della cessazione del rapporto senza preavviso dovuto.
  • Nel passaggio diretto dei lavoratori tra appaltatore uscente e subentrante non si configura una cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c., perché il rapporto con il nuovo datore è un rapporto nuovo e autonomo e richiede un distinto titolo di assunzione.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributivo-indennitaria e, proprio per tale qualificazione, rientra tra i crediti tutelati dalla responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppalto e somministrazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.