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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28419/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di ricorsi promossi da lavoratori impiegati, per lungo tempo e in modo continuativo, presso un cantiere navale della committente, alle dipendenze dell'appaltatrice poi fallita. I lavoratori chiedevano la condanna della committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 per crediti retributivi e accessori maturati nel periodo di impiego nell'appalto, inclusi TFR, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e altri istituti. La committente aveva eccepito, tra l'altro, la decadenza biennale dell'azione, sostenendo che vi fossero stati più appalti autonomi e che il termine dovesse decorrere dalla cessazione di ciascun singolo appalto; inoltre contestava la qualificazione unitaria del rapporto d'appalto, la prova dei crediti azionati, l'estensione della garanzia solidale a determinate voci e l'utilizzabilità di alcune testimonianze rese da coattori riuniti. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi, tutti centrati su: decorrenza della decadenza ex art. 29, natura e unitarietà o pluralità degli appalti, riparto dell'onere probatorio, ammissibilità in appello di contestazioni sulle indennità ferie e attendibilità/nullità della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di successione senza soluzione di continuità di appalti con il medesimo appaltatore, il termine biennale per far valere la responsabilità solidale del committente decorre dalla cessazione effettiva dell'appalto, non dalla scadenza dei singoli contratti, poiché il lavoratore deve poter conoscere il dies a quo in modo certo e agevole. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla qualificazione dei rapporti come un unico appalto ai fini dell'art. 29, sulla prova dei crediti, sull'ammissibilità delle contestazioni nuove in appello relative alle ferie non godute e sull'assunta nullità delle testimonianze rese da cointeressati, richiamando il principio per cui l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, non un mero interesse di fatto. Ha quindi confermato la condanna della committente al pagamento delle somme dovute ai lavoratori, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti dall'appaltatore tutela il lavoratore nel decentramento produttivo; il termine biennale di decadenza decorre dalla cessazione effettiva dell'appalto, cioè dal dato fattuale percepibile dal lavoratore, e non dalla scadenza dei singoli contratti se l'esecuzione è sostanzialmente continua.

  • artt. 2964-2969 c.c.

    Richiamati in relazione alla disciplina della decadenza, ma la Corte ha privilegiato l'interpretazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 che ancora il termine alla cessazione dell'appalto.

  • artt. 1321, 1322, 1325, 1346, 1362-1371 c.c.

    Le censure sulla qualificazione e interpretazione dei contratti di appalto sono state ritenute generiche o risolte in una richiesta di rivalutazione del fatto, senza specifica dimostrazione della violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per la nozione di appalto; la Corte ha affermato che i rapporti tra le parti rientravano nell'appalto, ma potevano essere qualificati unitariamente ai fini dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, rilevando che la ricorrente tendeva in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale e che i crediti erano stati adeguatamente dimostrati o non specificamente contestati.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati per vizi processuali e valutazione della prova; la Corte ha escluso omessa pronuncia e ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio è censurabile solo nei limiti consentiti, non come mera richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse presente e coerente, sicché non vi era il dedotto vizio.

  • art. 414, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul contenuto delle domande e sulla contestazione dei crediti, senza che emergesse una specifica violazione accolta dalla Corte.

  • art. 416 c.p.c.

    Menziato nel motivo sulla nuova contestazione in appello; la Corte ha ritenuto che la questione introdotta fosse nuova e quindi inammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato quanto ai limiti delle domande/eccezioni nuove in appello nel rito del lavoro; la Corte ha confermato l'inammissibilità della nuova eccezione.

  • art. 246 c.p.c.

    L'incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale; non basta l'interesse di fatto del testimone, né l'identità di questioni tra processi riuniti rende automaticamente incapace il teste.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi e il rinvio alla motivazione di altra decisione per la medesima ratio sull'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state esaminate distinguendo tra violazione di legge, error in procedendo e doglianze di merito, con declaratoria di infondatezza o inammissibilità secondo i casi.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, se l'appalto si svolge senza soluzione di continuità con il medesimo appaltatore, il termine biennale di decadenza decorre dalla cessazione effettiva e definitiva dell'appalto, non dalla scadenza dei singoli ordini o contratti formalmente succedutisi.
  • La finalità protettiva della disciplina sull'appalto impone un'interpretazione del dies a quo della decadenza conforme alla possibilità concreta del lavoratore di percepirlo; non è conforme alla ratio della norma una lettura che renda incerto o difficilmente conoscibile il termine per agire.
  • Quando la corte di merito qualifica in fatto e in diritto una serie di rapporti formalmente plurimi come sostanzialmente un unico appalto ai fini dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, la censura di legittimità non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale o interpretativa, ma deve indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o il vizio processuale dedotto.
  • L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non deriva dal semplice fatto che il teste sia parte di altro giudizio riunito o abbia un interesse di mero fatto all'esito della lite; è richiesto un interesse giuridico, personale, concreto e attuale, idoneo a fondare una legittimazione principale o secondaria.
  • Nel giudizio di lavoro, la mancata contestazione specifica di singole voci creditorie e dei relativi conteggi può legittimare il giudice a considerarle pacifiche; una contestazione nuova in appello su profili fattuali e qualificatori non previamente dedotti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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