Cassazione Civile, Ordinanza n. 28384/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un lavoratore subordinato e una società cooperativa. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società a un decreto ingiuntivo che le aveva imposto il pagamento di retribuzioni arretrate, revocando il decreto e respingendo anche la domanda del lavoratore volta ad accertare che il rapporto non si fosse estinto e a ottenere il pagamento delle retribuzioni sino al ripristino del rapporto. In appello, la Corte territoriale ha invece accertato la sussistenza del rapporto di lavoro e ordinato il ripristino, ma ha negato il diritto alle retribuzioni successive alla messa in mora, ritenendo che la costituzione in mora non risultasse né nella lettera del 21 settembre 2017 né nel ricorso per decreto ingiuntivo. Il lavoratore ha proposto ricorso principale deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 1217 c.c. per avere negato la decorrenza della retribuzione pur a fronte della richiesta di ripristino del rapporto e del pagamento delle retribuzioni; con il secondo motivo, nullità della sentenza per supposto giudicato interno, sostenendo che il rapporto non si era mai estinto e che comunque vi era stata successiva costituzione in mora del datore di lavoro. La società ha proposto ricorso incidentale denunciando violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 151/2015, assumendo che la Corte d’appello avesse dato un’interpretazione eccessivamente letterale della norma sulle dimissioni e sulla risoluzione consensuale telematica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del lavoratore perché il ricorso per decreto ingiuntivo, limitato alla richiesta di pagamento di mensilità arretrate, non conteneva una domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto né una chiara e univoca offerta della prestazione lavorativa idonea a costituire in mora il datore di lavoro; inoltre, la deduzione di ulteriori atti processuali come fonti di costituzione in mora è stata giudicata nuova e quindi inammissibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché difettoso di specificità e autosufficienza, non essendo stata riportata e specificamente censurata la parte della sentenza di primo grado ritenuta coperta da giudicato interno. Ha infine respinto il ricorso incidentale della società, confermando che l’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 impone, a pena di inefficacia, la forma telematica o le sedi protette per dimissioni e risoluzione consensuale, sicché il rapporto non può considerarsi cessato per mero comportamento concludente quando tale procedura non sia stata rispettata. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La costituzione in mora del datore di lavoro richiede una chiara e univoca offerta della prestazione lavorativa; la mera richiesta di pagamento di retribuzioni, senza domanda di prosecuzione del rapporto e senza messa a disposizione delle energie lavorative, non è sufficiente.
Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono efficaci solo se effettuate con le forme telematiche o nelle sedi protette previste dalla legge; in mancanza, il rapporto non può ritenersi cessato per comportamento concludente.
È il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso.
È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato, la decorrenza del diritto alla retribuzione dopo la cessazione di fatto dell’attività presuppone una valida costituzione in mora del datore di lavoro mediante una chiara offerta della prestazione lavorativa; non basta una domanda monitoria limitata al pagamento di somme arretrate se non emerge una univoca messa a disposizione delle energie lavorative.
- Quando l’atto processuale invocato come costituzione in mora è un ricorso per decreto ingiuntivo, la sua idoneità va desunta dal contenuto concreto dell’atto; se esso contiene solo la pretesa di pagamento di mensilità e non una domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto o un’offerta inequivoca della prestazione, non integra di per sé mora accipiendi.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non prospettate nei precedenti gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare specificità e autosufficienza: la parte che deduce un errore sul giudicato interno deve indicare puntualmente quale statuizione di primo grado sarebbe stata impugnata o meno e riportarne il contenuto rilevante.
- In materia di cessazione del rapporto di lavoro, le dimissioni e la risoluzione consensuale richiedono, a pena di inefficacia, il rispetto della forma telematica o delle sedi assistite previste dall’art. 26 d.lgs. n. 151/2015; il mero comportamento concludente delle parti non è sufficiente a determinare la cessazione del rapporto quando la procedura legale non sia stata osservata.
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