Cassazione Civile, Ordinanza n. 28406/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un licenziamento disciplinare intimato nel 2012 da una società datrice di lavoro, poi annullato in primo grado, ma successivamente ritenuto legittimo in appello. Nel frattempo, nel 2015, il contratto individuale di lavoro del dipendente era stato ceduto ex art. 1406 c.c. a un’altra società, con accettazione del lavoratore. Dopo la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento, la società cessionaria comunicava nel 2019 la cessazione del rapporto facendo leva su quel licenziamento originario. Il lavoratore impugnava tale comunicazione sostenendo, con tre motivi di ricorso per cassazione, che: 1) la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere opponibile al contraente ceduto l’efficacia del licenziamento intimato dal cedente, poiché la sentenza di legittimità del licenziamento non era ancora passata in giudicato e il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso ex art. 295 c.p.c.; 2) la mancata indicazione, nell’atto di cessione, del pregresso licenziamento avrebbe impedito al cessionario di avvalersene; 3) l’art. 1410 c.c. sarebbe stato mal interpretato, perché la relativa disciplina non gioverebbe solo al cessionario ma anche al contraente ceduto. La resistente ha contestato tali censure sostenendo la validità della cessione e l’opponibilità degli effetti del licenziamento nel rapporto ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per novità, la censura sulla sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e comunque non dedotta come violazione di legge; ha inoltre escluso che la Corte d’appello avesse impedito al lavoratore di sollevare eccezioni. Nel merito, ha affermato che la cessione del contratto di lavoro determina una successione a titolo particolare del cessionario in tutte le posizioni giuridiche attive e passive derivanti dal contratto, comprese le vicende del licenziamento già intimato e ancora sub iudice. Ha quindi ritenuto irrilevante che nell’atto di cessione non fosse stata specificamente menzionata la controversia sul licenziamento e ha chiarito che l’art. 1410 c.c. riguarda il rapporto tra cedente e cessionario, non una tutela del contraente ceduto contro gli effetti della cessione. Confermata la legittimità della comunicazione di cessazione del rapporto, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cessione del contratto richiede il consenso dell'altra parte e produce una successione a titolo particolare nella complessiva posizione contrattuale, con trasmissione di tutte le situazioni giuridiche attive e passive derivanti dal rapporto.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal contratto; la Corte esclude che la norma impedisca al cessionario di far valere gli effetti del licenziamento già intimato dal cedente o che, nel caso, abbia precluso la difesa del lavoratore.
La norma disciplina la garanzia dovuta dal cedente al cessionario sulla validità del contratto e non attribuisce una tutela specifica al contraente ceduto.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova e comunque non dedotta come violazione della norma che si assumeva dovesse essere applicata.
La Corte richiama la regola per cui la sentenza resa tra le parti originarie estende i propri effetti al successore a titolo particolare.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cessione del contratto di lavoro, una volta validamente consentita dal lavoratore, comporta il subentro del cessionario nell'intero complesso delle posizioni giuridiche nascenti dal rapporto, non solo nei crediti e debiti ma anche nelle vicende processuali e negli effetti potenzialmente risolutivi già maturati.
- Nel caso di cessione del contratto, il fatto che una controversia sul rapporto originario sia ancora sub iudice non impedisce al cessionario di far valere gli effetti della decisione che accerti la legittimità del licenziamento, poiché la sentenza di appello è immediatamente esecutiva e gli effetti possono estendersi al successore a titolo particolare.
- L'assenza, nell'atto di cessione, di un'espressa menzione di una lite pendente sul rapporto ceduto non esclude, di per sé, la trasmissione degli effetti sostanziali e processuali connessi a quel rapporto, se la cessione ha portata generale e riguarda il complesso unitario delle posizioni contrattuali.
- L'art. 1410 c.c. opera sul piano dei rapporti tra cedente e cessionario e non può essere invocato per escludere, in favore del contraente ceduto, gli effetti della cessione del contratto validamente prestata.
- Le censure processuali nuove in cassazione sono inammissibili; inoltre la richiesta di sospensione necessaria deve essere specificamente dedotta e correlata alla norma che si assume violata.
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