Cassazione Civile, Ordinanza n. 28380/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (candidato)
La controversia
La controversia nasce dall'esito di un concorso pubblico per Agente di Polizia Municipale: il candidato era risultato vincitore ma non era stato assunto dall'ente locale, che aveva opposto un giudizio di inidoneità formulato dalla commissione medica. Il candidato aveva quindi domandato sia l'accertamento del diritto all'assunzione sia il risarcimento dei danni da mancata assunzione, quantificandoli in misura corrispondente alle retribuzioni perse dal momento in cui l'assunzione era divenuta dovuta sino all'effettiva costituzione del rapporto. Dopo una prima fase processuale in cui la domanda risarcitoria era stata ritenuta erroneamente tardiva e poi, in cassazione, dichiarata tempestivamente proposta, il giudizio era stato riassunto davanti alla corte territoriale, che aveva però respinto nel merito la pretesa risarcitoria per asserita mancanza di allegazioni e prove sul danno. Con il ricorso per cassazione il candidato ha censurato tale decisione denunciando, da un lato, la violazione delle norme sul rito del lavoro e sull'istruzione probatoria, sostenendo che l'attestazione di disoccupazione prodotta in primo grado e la mancata contestazione del convenuto integrassero una base sufficiente per l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice; dall'altro lato, ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'illiceità del comportamento dell'ente nell'avere applicato criteri di inidoneità non previsti dal bando.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse applicato principi errati sia sul piano dell'allegazione del danno sia su quello dell'onere della prova e dei poteri istruttori d'ufficio nel rito del lavoro. La Suprema Corte ha affermato che, in presenza di elementi idonei a costituire una "pista probatoria" e di una semiplena probatio, il giudice deve valorizzare complessivamente il materiale probatorio e può/dover esercitare i poteri istruttori officiosi, anche oltre le preclusioni e a prescindere dall'iniziativa di parte, quando ciò sia necessario e coerente con i fatti allegati. Ha inoltre precisato che, nel danno da ritardata assunzione, l'attore non deve allegare in modo analitico la propria disoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori, essendo sufficiente dedurre il pregiudizio da tardiva attribuzione del posto e perdita delle retribuzioni; l'eventuale aliunde perceptum costituisce eccezione in senso lato, la cui prova grava sul datore di lavoro. Poiché il primo motivo è stato accolto, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
rinvio ex art. 384 c.p.c.
La precedente decisione di legittimità aveva cassato con rinvio la statuizione di inammissibilità della domanda risarcitoria; la corte di rinvio era tenuta a riesaminare il merito alla luce dei principi indicati.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 414 c.p.c.
Richiamato nel motivo per contestare la valutazione della domanda introduttiva nel rito del lavoro.
art. 416, terzo comma, c.p.c.
Richiamato nel motivo con riferimento alle difese e alle preclusioni nel rito del lavoro.
art. 434 c.p.c.
Richiamato nel motivo con riferimento alle preclusioni nel rito del lavoro in appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel motivo in tema di nuove domande o eccezioni in appello.
art. 429 c.p.c.
La Corte richiama il potere discrezionale/dovere del giudice del lavoro di svolgere istruttoria d'ufficio quando vi sia una "pista probatoria".
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro possono essere esercitati, in presenza dei presupposti, anche oltre le preclusioni e a prescindere dall'iniziativa di parte.
art. 437 c.p.c.
I poteri istruttori officiosi in appello nel rito del lavoro possono essere esercitati per approfondire il quadro probatorio e ricercare gli elementi necessari.
art. 210 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di disporre l'esibizione di cose e documenti anche in deroga all'iniziativa di parte.
art. 198 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica contabile e alla possibilità di consultare documenti non precedentemente prodotti.
art. 2697 c.c.
La Corte precisa la ripartizione dell'onere probatorio: il lavoratore non deve provare l'assenza di aliunde perceptum, che deve invece essere provato dal datore di lavoro.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori ufficiosi del giudice possono e devono essere esercitati quando dagli atti emerga una semiplena probatio o una vera e propria "pista probatoria", dovendosi valorizzare il materiale complessivo anche solo indiziario; solo se, all'esito di un vaglio globale, tale materiale risulti del tutto inconsistente è possibile negare ogni approfondimento istruttorio.
- Nelle controversie per risarcimento del danno da ritardata assunzione, l'attore non è tenuto ad allegare in modo specifico la propria disoccupazione o la successiva occupazione a condizioni deteriori: è sufficiente la deduzione del pregiudizio consistente nella tardiva attribuzione del posto e nella conseguente perdita delle retribuzioni.
- Il danno da ritardata assunzione non si identifica automaticamente con le retribuzioni non percepite prima dell'inizio del rapporto, ma richiede un accertamento del pregiudizio risarcibile; tuttavia, ove risulti che l'assunzione era dovuta e che il lavoratore sia rimasto privo di occupazione o occupato peggio, il danno può essere parametrato al mancato guadagno da retribuzioni, con detrazione dell'aliunde perceptum.
- L'aliunde perceptum costituisce eccezione in senso lato e il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro; non può quindi essere posto a carico del lavoratore danneggiato un onere di allegazione e prova negativa circa l'inesistenza di altri guadagni.
- In presenza di una base fattuale coerente e di elementi documentali idonei a orientare l'accertamento, il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva delle risultanze e non può arrestarsi a una lettura frammentaria o formalistica delle allegazioni della parte attrice.
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