Cassazione Civile, Ordinanza n. 28386/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente pubblico contrattualizzato dell'Agenzia delle Entrate che, in pendenza di procedimento penale, era stato sottoposto a sospensione cautelare dal servizio. Dopo la riattivazione del procedimento disciplinare e la conclusione del procedimento penale con condanna per uno solo dei reati contestati, all'interessato era stata inflitta una sanzione conservativa di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni. Il lavoratore aveva chiesto la restitutio in integrum, cioè il conguaglio/reintegrazione economica del periodo di sospensione cautelare. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile l'art. 70, comma 9, del CCNL Agenzie fiscali 2004 e, in ogni caso, interpretando anche l'art. 27, comma 7, del CCNL Comparto Ministeri 1994-1997 nel senso che il diritto spettasse non solo nei casi di assoluzione piena, ma anche quando il procedimento disciplinare si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nullità per motivazione apparente; violazione delle clausole collettive sulla sospensione e sulla disciplina transitoria; errata interpretazione dell'art. 27 CCNL Ministeri; violazione degli artt. 1460 e 1218 c.c. per asserita lacuna da colmare secondo i principi generali del contratto; omessa motivazione circa la gravità dei fatti contestati e circa l'esclusione del periodo di pena detentiva/interdizione dal conguaglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era affetta da anomalia motivazionale rilevante in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta l'interpretazione delle clausole collettive in tema di sospensione cautelare e restitutio in integrum, affermando che la disciplina va letta in senso estensivo: il dipendente ha diritto al reintegro economico ogni volta che, concluso il procedimento penale e disciplinare, sia irrogata una sanzione che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio, oppure una sospensione disciplinare inferiore alla sospensione cautelare sofferta. Ha inoltre escluso che il periodo di pena penale sospesa potesse incidere sul conguaglio, poiché non aveva prodotto un'effettiva interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Poiché la ratio decidendi della sentenza di merito era duplice e una delle due era corretta, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha poi affermato che la restitutio in integrum, nell'impiego pubblico contrattualizzato, ha natura retributiva e mira a ripristinare il sinallagma tra prestazione lavorativa e remunerazione, non potendo trasformarsi in una sanzione economica a carico del dipendente quando la sospensione cautelare risulti a posteriori più grave della sanzione effettiva. L'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La censura di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza d'appello esponeva un percorso argomentativo completo e comprensibile, senza anomalie motivazionali rilevanti.
Viene richiamato come norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sull'errore di diritto.
art. 70, comma 9, CCNL Agenzie fiscali 2004
La Corte lo considera coerente con il diritto alla restitutio in integrum quando la sospensione cautelare non sia giustificata da una sanzione finale di cessazione o sospensione del servizio di durata equivalente o maggiore.
art. 71 CCNL Agenzie Fiscali 2004
La previsione transitoria è evocata dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina previgente ai procedimenti in corso; la Corte, però, ritiene assorbente la correttezza dell'interpretazione sostanziale dell'altra clausola collettiva.
art. 27, comma 7, CCNL Comparto Ministeri 1994-1997
Va interpretato estensivamente: il conguaglio della sospensione cautelare spetta non solo nel caso di proscioglimento con formula piena, ma anche quando il procedimento disciplinare si concluda con una sanzione conservativa o comunque meno grave della sospensione cautelare.
Richiamato come parametro ermeneutico della contrattazione collettiva; la Corte conferma un'interpretazione non meramente letterale ma sistematica e coerente con la funzione della disciplina.
Usato per rafforzare l'interpretazione coordinata delle clausole collettive, anche in relazione alla disciplina sopravvenuta e comparata tra diversi CCNL.
La ricorrente lo invoca per sostenere una lettura che valorizzi la gravità dei fatti contestati; la Corte esclude che la sospensione cautelare possa essere trattata come sanzione definitiva o che il datore possa trattenere la retribuzione oltre il limite derivante dalla sanzione finale.
È richiamato unitamente all'art. 1460 c.c., ma la Corte respinge l'idea di colmare una pretesa lacuna contrattuale con regole generali tali da giustificare una perdita economica ulteriore per il lavoratore.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la restitutio in integrum conseguente a sospensione cautelare ha natura retributiva e serve a ripristinare il sinallagma tra prestazione e retribuzione; essa spetta quando la sanzione finale non giustifichi, per durata o contenuto, la sospensione già sofferta.
- Le clausole collettive sulla sospensione cautelare e sul conguaglio vanno interpretate in modo sistematico ed estensivo, evitando letture rigidamente letterali che trasformino una misura cautelare in una sanzione economica aggiuntiva a carico del lavoratore.
- Ai fini del diritto al conguaglio non rileva la mera gravità dei fatti contestati o la sola pendenza del procedimento penale; rileva invece l'esito finale del procedimento disciplinare e la concreta possibilità o impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa per il periodo considerato.
- Se la decisione di merito si fonda su una duplice ratio decidendi e una di esse è autonomamente corretta e sufficiente a sorreggere il dispositivo, il motivo di ricorso che colpisce solo l'altra ratio è inammissibile per difetto di interesse.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente allegare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- La sospensione cautelare non può tradursi, per il solo fatto di essere stata disposta dal datore di lavoro, in una definitiva perdita di retribuzione quando la sanzione conclusiva sia meno grave o non impedisca la prestazione lavorativa.
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