Cassazione Civile, Ordinanza n. 02806/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito della tassazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con la quale era stato disposto il trasferimento di diversi appartamenti e di un terreno. Le contribuenti avevano contestato la quantificazione dell'imposta, deducendo che l'importo di euro 1.000.000,00 non fosse il corrispettivo dei beni trasferiti ma il capitale mutuato in precedenza alla società poi divenuta alienante; sostenevano inoltre che il giudice d'appello avesse motivato in modo insufficiente o apparente nel determinare il valore del terreno mediante sottrazione del valore degli appartamenti da euro 1.000.000,00. Con il secondo motivo lamentavano, poi, la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla determinazione della base imponibile, sostenendo che spettasse all'Amministrazione provare il valore dei singoli beni. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione della Corte di giustizia tributaria per avere applicato, in assenza di richiesta espressa e oltre i limiti temporali consentiti, il beneficio del prezzo-valore; ha inoltre sostenuto che, non essendo applicabile tale regime, la base imponibile dovesse essere determinata sul valore venale dei beni, prendendo a riferimento il valore complessivo indicato nel preliminare e applicando l'aliquota maggiore. In via subordinata ha dedotto la mancanza di motivazione sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle contribuenti, ritenendo infondato il motivo sulla motivazione della sentenza impugnata e quello sulla ripartizione dell'onere probatorio. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il terzo motivo relativo alle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per le ricorrenti principali, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale titolo della sentenza costitutiva che ha disposto il trasferimento degli immobili e che costituisce il presupposto impositivo oggetto della lite tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Evocato come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione; la Corte ribadisce che la nullità sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata esclusa nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale di riferimento per la censura di nullità della sentenza e di error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per ribadire che, dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale".
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per affermare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola violazione del minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del controllo di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 1, comma 497, L. n. 266/2005
Norma sul prezzo-valore: è un'opzione agevolativa che richiede presupposti soggettivi e oggettivi e una richiesta espressa; nel caso di sentenza ex art. 2932 c.c. la scelta deve essere esercitata prima della notifica dell'avviso di accertamento.
art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato come base della valutazione automatica/catastale cui rinvia il prezzo-valore.
art. 52, comma 4, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalle ricorrenti principali e dalla Corte per delimitare la disciplina del prezzo-valore e della valutazione automatica.
Indicata come disciplina generale derogata dal prezzo-valore per la determinazione della base imponibile.
art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, d.P.R. n. 600/1973
Menziionata nella clausola di salvezza della disciplina del prezzo-valore.
Richiamato come criterio generale di determinazione del valore venale del bene in assenza di prezzo-valore.
Citate dalle ricorrenti principali nel sostenere la ripartizione dell'onere probatorio in materia di imposta di registro.
Richiamato quale regola per più beni compresi in una medesima disposizione, con applicazione dell'aliquota maggiore.
art. 1, parte I, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamata per le aliquote applicabili alle diverse tipologie di beni, compresi i terreni agricoli.
art. 8, comma 1, tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamata dall'Agenzia per la tassazione del trasferimento secondo la disciplina tariffaria applicabile.
Richiamato dalle ricorrenti con evidenza di un errore materiale rispetto all'art. 2697 c.c.; la censura verteva sul riparto dell'onere della prova.
Norma effettivamente evocata dalla Corte per il riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la questione centrale riguardava la corretta disciplina di determinazione della base imponibile.
Richiamato dalle contribuenti a sostegno dei poteri istruttori del giudice tributario nella determinazione del valore dei beni.
Richiamato per affermare che il giudice deve decidere secondo legge salvo espressa previsione di equità; nel caso concreto la CTR aveva applicato un'equità non consentita.
Richiamato nel terzo motivo incidentale in tema di spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Utilizzato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti principali.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma integrativa della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato alle sole anomalie che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente; non è più sindacabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Il beneficio del prezzo-valore costituisce un'opzione agevolativa: non opera automaticamente, ma richiede presupposti soggettivi e oggettivi e un'espressa manifestazione di volontà del contribuente nei tempi previsti dalla legge.
- Quando il trasferimento immobiliare deriva da sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., l'opzione per il prezzo-valore deve essere esercitata prima della notifica dell'avviso di accertamento/liquidazione, non potendo essere introdotta ex post in sede contenziosa.
- In assenza di valida opzione per il prezzo-valore, la base imponibile dell'imposta di registro va determinata secondo i criteri ordinari del valore venale e delle regole tariffarie e di legittimità applicabili ai singoli beni.
- Il giudice tributario non può sostituire alla disciplina legale una valutazione di equità se la legge non gli attribuisce espressamente il potere di decidere secondo equità; in mancanza, la decisione deve essere resa secondo diritto.
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