Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04310/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA 2006, notificata per omissione della dichiarazione annuale e comprensiva di minore credito d'imposta, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio solo quanto alle sanzioni, ritenendo che, in assenza della dichiarazione annuale IVA, la società perdesse la facoltà di portare in detrazione il credito nell'anno successivo, ma non il diritto al credito maturato, con conseguente legittimità della sanzione per omesso/ritardato versamento ex art. 13 d.lgs. 471/1997. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per asserita introduzione in appello, da parte dell'Ufficio, di una domanda subordinata sull'autonoma sopravvivenza della sanzione; 2) violazione dell'art. 13 d.lgs. 471/1997 e degli artt. 3 e 5 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la sanzione non fosse applicabile perché non vi erano somme effettivamente da versare e che il principio di legalità e colpevolezza era stato disatteso; 3) omesso esame di fatto decisivo, deducendo che non vi era stato alcun omesso versamento diretto, trattandosi di un minor credito d'imposta e non di una somma dovuta all'Erario. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato prova di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022, con perfezionamento della definizione per la sola presentazione della domanda e senza importi da versare.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito della domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022, come modificata, rilevando che la definizione si era perfezionata con la sola presentazione della domanda e che non risultavano importi da versare. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate; è stata esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma che vieta la proposizione in appello di domande nuove nel processo tributario.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    Richiamato per sostenere, e per la decisione di merito della CTR, la sanzionabilità dell'omesso o ritardato versamento; il ricorrente contestava che si applicasse quando non vi siano somme da versare.

  • artt. 3 e 5 d.lgs. 472/1997

    Invocati dal ricorrente a sostegno dei principi di legalità e colpevolezza in materia sanzionatoria tributaria.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Cita la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022

    "il processo è dichiarato estinto"

    La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti e dichiara l'estinzione del processo in presenza della domanda validamente depositata.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. 197/2022

    Richiamati per disciplinare il diniego della definizione agevolata e i rimedi impugnatori connessi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.

  • art. 1, comma 198, L. 197/2022

    Prevede l'estinzione del processo a seguito della definizione agevolata della controversia pendente.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata secondo la disciplina speciale e documentata in giudizio, comporta l'estinzione del processo, rendendo non più necessaria la decisione sui motivi di ricorso.
  • Ai fini della definizione agevolata delle liti pendenti, il deposito della domanda e della documentazione richiesta entro il termine previsto è sufficiente a far dichiarare l'estinzione del giudizio nei casi contemplati dalla legge speciale.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate e non opera la condanna al raddoppio del contributo unificato.
  • La decisione di estinzione per sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame delle censure di merito e processuali proposte con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.