Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva opposto quattro ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di Padova a seguito di distinti verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, relative al superamento dei limiti di velocità in quattro diverse occasioni, rilevato mediante apparecchiatura automatica. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo parzialmente, con riduzione al minimo delle sanzioni; in appello il Tribunale aveva confermato la decisione di merito e rigettato l’appello. Con il ricorso per cassazione il destinatario delle sanzioni deduceva tre censure: 1) violazione di legge per omessa prova, da parte della pubblica amministrazione, delle violazioni contestate, lamentando l’assenza di idoneo riscontro tecnico e di risultanze dell’autovelox; 2) nullità della sentenza per errore percettivo, sostenendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto esistenti fotografie del veicolo e avesse confuso il dispositivo utilizzato, indicato dagli accertatori come diverso dall’autovelox; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque viziata, assumendo che il Tribunale non si fosse confrontato con le specifiche deduzioni difensive, in particolare con la contestazione della presenza della segnaletica stradale preventiva nel tratto interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in materia di accertamento dei limiti di velocità mediante autovelox omologato e sottoposto a verifiche periodiche, il verbale fa piena prova dell’infrazione fino a querela di falso e l’opponente può superarne l’efficacia solo allegando e provando concreti elementi relativi a difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificamente dedotto, nei gradi di merito, la mancanza di omologazione dell’apparecchiatura. Quanto al preteso errore percettivo sulle fotografie, la Corte ha escluso il vizio, chiarendo che la mancata trasmissione del rilievo fotografico non incide di per sé sulla prova dell’illecito, poiché il verbale costituisce atto pubblico e prova fino a querela di falso dei fatti attestati dagli accertatori. Sul terzo motivo ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse chiara, sintetica e sufficiente a superare il parametro del minimo costituzionale, e ha ribadito che l’attestazione della presenza della segnaletica preventiva contenuta nel verbale è contestabile solo con querela di falso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimata; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La violazione dei limiti di velocità può essere accertata mediante apparecchiature automatiche debitamente omologate; il verbale che ne dà conto fa prova dell’accertamento fino a querela di falso, salvo concreta prova di difetti del dispositivo.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata nel ricorso come parametro normativo della disciplina sanzionatoria amministrativa.
art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato nel ricorso come norma processuale applicabile all’opposizione a sanzioni amministrative.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio; l’opponente deve provare i fatti idonei a infirmare l’efficacia probatoria dell’accertamento automatico.
Il verbale dell’accertatore, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e al preteso errore percettivo.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere il vizio motivazionale; la Corte ha escluso che la sentenza fosse priva del minimo costituzionale di motivazione.
Richiamato nel terzo motivo insieme alle altre norme sulla motivazione.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza o del procedimento proposta nel secondo e terzo motivo.
Usato per la definizione accelerata del giudizio in camera di consiglio; la decisione è stata resa in conformità alla proposta, con applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- In tema di sanzioni per superamento dei limiti di velocità accertate con apparecchiature automatiche omologate, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dagli agenti e dell’avvenuto rilievo, sicché l’opponente non può limitarsi a una generica negazione dell’infrazione.
- L’efficacia probatoria dell’autovelox può essere superata solo mediante specifiche allegazioni e prova concreta di difetti di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo, oppure di altre circostanze idonee a infirmare l’accertamento.
- La mancata trasmissione del rilievo fotografico non comporta di per sé l’illegittimità della sanzione, se il verbale e le altre attestazioni pubbliche consentono di ritenere provata l’infrazione; il giudice può comunque acquisire la documentazione ove la ritenga necessaria.
- L’attestazione contenuta nel verbale circa la presenza della segnaletica preventiva costituisce fatto attestato dal pubblico ufficiale e, come tale, è contestabile solo con querela di falso.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se sintetica, purché non sia apparente, perplessa o incomprensibile.
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