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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21615/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito (silenzio-rifiuto) sull’istanza di rimborso di somme versate a titolo di IRPEF per gli anni dal 2002 al 2008, proposta da un contribuente residente in un comune colpito dal sisma del 31 ottobre 2002 in Molise e Puglia. La CTR Puglia aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo illegittimo il diniego e disattendendo l’eccezione di decadenza sollevata dall’Amministrazione finanziaria, sul presupposto che l’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 non si applicasse ai benefici fiscali speciali riconosciuti ai residenti nei comuni terremotati. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, dedotta come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992; (3) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il rimborso fosse soggetto al termine decadenziale residuale biennale di cui all’art. 21 e non al termine quadriennale invocato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente: il giudice di merito aveva espresso una ratio decidendi individuabile, consistente nell’inapplicabilità dell’art. 21 perché ritenuto superato da disposizioni speciali sui benefici fiscali per i territori colpiti dal sisma. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, in assenza di una disciplina speciale espressa, la domanda di rimborso era soggetta al termine decadenziale biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 opera solo quando l’indebito esiste originariamente. Poiché l’istanza era stata presentata il 17/02/2012, quando il termine biennale era ormai decorso rispetto alla decorrenza individuata dalla Corte, il contribuente era decaduto dal diritto alla ripetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio denunciato per nullità della sentenza; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione non era apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Indicato come norma violata nella censura di motivazione apparente; la Corte esclude la nullità della sentenza perché la ratio decidendi è comunque identificabile.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al requisito motivazionale della sentenza tributaria; la Corte ritiene soddisfatto il requisito minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È la norma residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso quando non esista una disciplina speciale; prevede il termine biennale di decadenza dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.

  • art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972

    È evocato dal ricorrente ma la Corte ritiene che non si applichi al caso in esame; opera solo per i versamenti non dovuti fin dall’origine.

  • art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di quarantotto mesi si applica ai soli versamenti indebiti originari; in presenza di un diritto alla restituzione sorto successivamente, opera invece l’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamato per la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e per la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale".

  • art. 12 delle preleggi

    Utilizzato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio di motivazione in cassazione.

  • L. n. 2 del 2009

    Richiamata come disciplina del beneficio fiscale per i territori colpiti dal sisma; la Corte afferma che in tale legge non è rinvenibile una disciplina speciale che escluda l’applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando manca una reale ratio decidendi oppure la motivazione è graficamente inesistente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta che la soluzione adottata sia giuridicamente errata o sintetica.
  • In materia di rimborsi tributari, l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ha natura residuale e di chiusura del sistema e si applica quando il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento dell’imposta, salvo che una disciplina speciale preveda diversamente.
  • L’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 opera per i soli versamenti non dovuti fin dall’origine; se invece il presupposto per il rimborso nasce successivamente, il contribuente deve rispettare il termine biennale previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
  • In mancanza di una specifica disciplina derogatoria contenuta nella normativa speciale, le domande di rimborso devono essere assoggettate alla disciplina generale residuale del processo tributario.
  • Quando il ricorso per cassazione è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare l’originaria domanda del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàDecadenzaOnere della prova

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