Cassazione Civile, Ordinanza n. 19639/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (posta)
La controversia
Una compagnia assicuratrice aveva convenuto in giudizio la società del servizio postale chiedendo il risarcimento del danno pari all’importo di un assegno bancario non trasferibile, emesso in favore di un beneficiario che non lo aveva ricevuto e successivamente incassato da un soggetto diverso, dopo essere stato versato su un libretto postale e poi prelevato. La domanda si fondava sull’assunto che l’ufficio postale avesse consentito l’incasso abusivo del titolo per errata identificazione del presentatore. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la responsabilità della società postale era stata affermata, ritenendo insufficiente l’identificazione effettuata con un solo documento e valorizzando l’assenza di ulteriori verifiche, con concorso di colpa della compagnia assicuratrice per l’invio del titolo con posta ordinaria. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933, degli artt. 1218, 2697, 1176, comma 2, c.c., dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2007 e di altre disposizioni, sostenendo che l’identificazione del prenditore era stata effettuata correttamente mediante controllo di un documento di identità valido e del codice fiscale, senza segni di falsità, e che non esisteva una regola di legge o di uso idonea a imporre ulteriori accertamenti o la verifica di due documenti, né indagini presso i comuni di nascita o residenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati e ammissibili, perché la valutazione del giudice di merito sulla diligenza professionale richiesta alla banca/ufficio negoziatore nell’identificazione del prenditore integra un giudizio di diritto sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha affermato che, secondo i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e secondo la disciplina antiriciclaggio richiamata, l’identificazione della persona fisica può avvenire normalmente tramite il controllo di un solo documento di identità valido e privo di indizi di falsità; non è invece imposto un ulteriore obbligo generalizzato di verifiche su più documenti o presso registri e comuni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
La disciplina dell’assegno non trasferibile non impone, per la liberazione del negoziatore, un sistema di controlli ulteriore rispetto all’identificazione del presentatore secondo gli standard ordinari di diligenza professionale.
La responsabilità contrattuale della struttura negoziatrice può essere esclusa se è dimostrato il corretto adempimento dell’obbligo di identificazione nei limiti esigibili dall’ordinamento.
L’onere di allegare e provare l’inadempimento non può essere assolto pretendendo controlli non richiesti da norme o standard giuridicamente rilevanti.
La diligenza professionale va concretizzata secondo i principi dell’ordinamento e gli standard sociali esistenti; non può essere ampliata fino a imporre verifiche non previste da fonti normative o prassi qualificabili.
Nell’adeguata verifica della clientela, l’identificazione della persona fisica presente può essere svolta mediante il semplice controllo di un documento di identità non scaduto; controlli più rigorosi sono previsti per soggetti diversi dalla persona fisica o in ipotesi specifiche.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È sindacabile in cassazione l’errore di diritto nella definizione del parametro di diligenza professionale e nella sua applicazione al caso concreto.
art. 1, lettera a), d.P.R. n. 445/2000
È richiamato per qualificare il documento di identità come strumento ordinario e sufficiente di identificazione personale se non emergono indizi di falsità.
Sono richiamati a sostegno della natura del documento di identità come mezzo fondamentale di identificazione personale.
art. 19, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 231/2007
Prevede che l’identificazione e verifica della clientela, in presenza del cliente, avvenga con il controllo del documento di identità non scaduto prima dell’instaurazione del rapporto continuativo.
art. 1, lettera c) e d), d.P.R. n. 445/2000
Richiamato per definire il documento di identità come strumento tipico di identificazione.
Massime di principio
- Nell’identificazione del soggetto che presenta all’incasso un assegno non trasferibile, la diligenza professionale dell’intermediario è integrata dal controllo di un documento di identità valido e privo di indizi di falsità; non è di regola richiesto il riscontro di più documenti o verifiche ulteriori estranee a norme o standard riconosciuti.
- La circolare o raccomandazione associativa che suggerisca controlli più severi non ha, da sola, valore precettivo tale da fondare responsabilità civile se non è espressione di uno standard giuridicamente rilevante nell’ordinamento o nella realtà sociale.
- La valutazione del giudice di merito sulla diligenza professionale, quando concretizza una clausola generale come l’art. 1176, comma 2, c.c., è sindacabile in cassazione per violazione di legge se si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti.
- In tema di responsabilità per pagamento abusivo di assegno, la prova liberatoria del correttto adempimento non può essere negata solo perché non siano stati compiuti accertamenti ulteriori non imposti dalla disciplina applicabile.
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