Cassazione Civile, Ordinanza n. 07871/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società in amministrazione straordinaria aveva prestato, tramite una banca, una fideiussione a favore di un consorzio per lavori ferroviari. Dopo l'apertura della procedura, i commissari straordinari avevano comunicato la volontà di sciogliersi dal rapporto consortile, sostenendo che tale scelta operasse retroattivamente dalla data di apertura della procedura e diffidando la banca a non pagare il beneficiario. Il consorzio, tuttavia, aveva escusso la garanzia e la banca aveva pagato. La banca aveva poi chiesto l'ammissione al passivo del credito da regresso in prededuzione. La società in amministrazione straordinaria aveva contestato l'insinuazione, deducendo: da un lato, che la banca avrebbe dovuto opporre l'exceptio doli generalis perché il credito del consorzio sarebbe stato pretestuoso o comunque riferito a rapporti estinti o estranei alla procedura; dall'altro, che il tribunale aveva errato nel ritenere non contestati o non provati fatti rilevanti e nel riconoscere la prededuzione, poiché la prosecuzione dei contratti in amministrazione straordinaria avrebbe solo consentito al commissario di scegliere se sciogliersi o subentrare, non di fondare automaticamente la prededuzione del credito della banca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, esso mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal tribunale circa l'insussistenza dei presupposti dell'exceptio doli generalis, chiedendo una diversa lettura delle circostanze di causa, attività riservata al merito e non sindacabile in cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nella amministrazione straordinaria i contratti in corso proseguono ope legis e che i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l'apertura della procedura, per prestazioni rese in funzione della continuazione dell'impresa, sono prededucibili anche se il commissario non abbia formalmente esercitato il subentro nel contratto. La Corte ha inoltre confermato che il giudice di merito aveva accertato una inequivoca volontà di subentrare desumibile dall'autorizzazione alla proroga della garanzia, ma ha chiarito che la prededuzione non dipende in modo necessario dal subentro.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non consente di censurare in cassazione la mera ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, quando la doglianza si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto
artt. 1175, 1375, 1322, 1462, 1936 e 1945 c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'exceptio doli generalis e della disciplina della fideiussione, ma la Corte non ne muta il significato, limitandosi a rilevare che la censura investiva il fatto e non l'interpretazione della norma
invocato per sostenere che alcuni fatti non contestati fossero stati ignorati; la Corte non accoglie la censura perché il motivo non si confronta con l'accertamento di merito
invocati dal ricorrente in combinazione con la disciplina dell'amministrazione straordinaria, ma non ritenuti decisivi
le norme regolano la prosecuzione dei contratti in corso nell'amministrazione straordinaria e la Corte afferma che i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l'apertura della procedura sono prededucibili per le prestazioni rese in funzione della continuazione dell'impresa
richiamato per fondare la prededucibilità dei crediti maturati dopo l'apertura della procedura, in quanto connessi alla continuazione dell'attività d'impresa
richiamato solo per la precedente fase di concordato con riserva e continuità aziendale, nella ricostruzione dei fatti
norma processuale della opposizione allo stato passivo utilizzata per impugnare la decisione del giudice delegato
art. 1-bis d.l. 134/2008 conv. in l. 166/2008
interpretazione autentica dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 270/1999 sulla prosecuzione ope legis dei contratti in corso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La censura proposta ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.
- In amministrazione straordinaria, la prosecuzione ope legis dei contratti in corso serve alla conservazione dell'impresa e non richiede, per la prededucibilità dei crediti maturati dopo l'apertura della procedura, un formale subentro del commissario nel contratto.
- Il credito del contraente in bonis per prestazioni effettivamente eseguite dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria è prededucibile quando tali prestazioni siano funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa.
- La prededuzione del credito del terzo che ha reso prestazioni alla procedura non dipende in modo necessario dalla scelta del commissario di subentrare nel contratto, essendo sufficiente che il credito sia sorto dopo l'apertura della procedura e in funzione della sua prosecuzione.
- L'exceptio doli generalis non può essere utilmente invocata in cassazione se la relativa doglianza si traduce nella contestazione dell'apprezzamento di fatto svolto dal giudice di merito sui presupposti della sua applicabilità.
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