Cassazione Civile, Ordinanza n. 26438/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di rimborso IRPEF relativa alla quota del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta da un contribuente residente in una zona colpita dal sisma del dicembre 1990 ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il contribuente ha ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Agenzia in CTR. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali e unionali sulla sospensione necessaria del giudizio, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerare pregiudiziale il procedimento avviato dalla Commissione europea; 2) violazione della disciplina sostanziale sul rimborso, deducendo che il contribuente, in quanto titolare di redditi di lavoro autonomo e di partita IVA, non avrebbe avuto diritto al rimborso; 3) violazione dello ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, assumendo che i limiti percentuali e finanziari sopravvenuti dovessero applicarsi ai giudizi pendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, al momento della decisione impugnata, era già intervenuta la decisione della Commissione europea che aveva definitivamente chiarito la compatibilità della normativa interna con il diritto unionale, escludendo la necessità di sospensione per pregiudizialità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto né depositato l'istanza di rimborso e non risultava che la questione della qualità di lavoratore autonomo fosse stata specificamente dedotta nei gradi di merito. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che le norme sopravvenute che introducono limiti quantitativi al pagamento dei rimborsi non incidono sui giudizi pendenti, poiché attengono alla fase esecutiva o di ottemperanza e non al titolo del diritto alla ripetizione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
quota pari al 90 per cento delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992
costituisce il titolo del rimborso richiesto dal contribuente residente nelle zone colpite dal sisma del 1990
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di sospensione del processo per pregiudizialità
invocato per la sospensione necessaria del giudizio in presenza della questione pregiudiziale
artt. 107 e 108 T.F.U.E.
richiamati in relazione al controllo di compatibilità della misura di favore con il diritto dell'Unione
artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999
richiamati dalla ricorrente nel quadro della procedura europea sugli aiuti di Stato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
norma richiamata quale disciplina del rimborso e del relativo regime applicativo
VI direttiva n. 77/388/CEE
richiamata dalla ricorrente in relazione alla compatibilità comunitaria della disciplina fiscale
decisione Commissione europea (2012) 7128 final
indicata come procedimento europeo asseritamente pregiudiziale
decisione Commissione europea 5549 final del 14 agosto 2015
ha definitivamente espresso la posizione della Commissione sulla compatibilità della normativa interna con il diritto unionale
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
norma sopravvenuta invocata per applicare limiti quantitativi ai giudizi pendenti; la Corte esclude che incida sul titolo del diritto al rimborso
legge di conversione del d.l. n. 91 del 2017 richiamata per lo ius superveniens
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché la soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità non è configurabile quando, prima della decisione, la questione pregiudiziale sia già stata definitivamente risolta dall'autorità competente, venendo meno il presupposto dell'attesa dell'esito di altro procedimento.
- Nel ricorso per cassazione il motivo che presuppone il contenuto di un'istanza o di un atto processuale deve essere autosufficiente: il ricorrente deve trascrivere o produrre il documento rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione in cassazione di una questione nuova, non specificamente affrontata nei giudizi di merito, è preclusa quando il ricorso non consenta di verificare che essa sia stata ritualmente introdotta nel contraddittorio precedente.
- Le sopravvenienze normative che introducono limiti quantitativi o finanziari alla soddisfazione di un diritto al rimborso non incidono sul titolo sostanziale del diritto già accertato in giudizio, ma possono rilevare solo nella fase esecutiva o di ottemperanza, salvo diversa previsione transitoria espressa.
- Quando una norma sopravvenuta disciplina solo modalità e limiti di pagamento e non contiene disposizioni transitorie applicabili ai giudizi pendenti, essa non retroagisce sul processo di cognizione già instaurato.
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