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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00689/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente tecnico)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da alcuni proprietari di un appartamento contro l'ex conduttore dell'immobile e contro altri soggetti indicati come fideiussori, per lamentati danni all'appartamento. Nel successivo subprocedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, i proprietari chiesero la rideterminazione al ribasso dell'importo riconosciuto dal Presidente di Sezione del Tribunale di Firenze. Il Tribunale, in un primo momento, ridusse il compenso; tale ordinanza fu poi cassata per difetto di contraddittorio e il giudizio venne riassunto, ma il Tribunale confermò la precedente liquidazione. In Cassazione i ricorrenti dedussero tre censure: 1) violazione delle norme sulla liquidazione degli onorari del CTU, contestando sia l'aumento dell'onorario variabile sia l'applicazione dell'aumento fino al doppio per prestazione eccezionale, perché la motivazione sarebbe stata apparente e priva di adeguato riferimento alla concreta attività svolta; 2) violazione della norma che prevede la riduzione di un terzo del compenso per il ritardo nel deposito della relazione, sostenendo che la riduzione fosse automatica e dovesse operare perché la relazione era stata depositata oltre il termine di 120 giorni; 3) violazione della norma sulle spese rimborsabili, sostenendo che non potessero essere liquidate spese prive di idonea documentazione o nota specifica e che, conseguentemente, non potessero entrare nella base di calcolo di IVA e cassa previdenziale.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto legittima la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della complessità dei rilievi e della tecnicità e specificità delle risposte del CTU alle critiche dei consulenti di parte, sufficiente a giustificare sia la determinazione dell'onorario variabile nella misura massima sia l'aumento fino al doppio previsto per prestazioni eccezionali. Quanto al ritardo nel deposito della relazione, la Corte ha ribadito che la riduzione di un terzo non opera automaticamente per il solo superamento del termine, ma richiede l'accertamento della negligenza imputabile al consulente; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso tale negligenza, anche considerando la modestia del ritardo e le circostanze dedotte in controricorso. Infine, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese non documentalmente fatturate perché riferite a costi non soggetti a documentazione fiscale specifica, insiti nella redazione e trasmissione dell'elaborato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 50 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato insieme alle altre norme sulla liquidazione dei compensi del consulente tecnico, come base normativa della censura dei ricorrenti.

  • art. 51 D.P.R. n. 115/2002

    L'ampiezza dell'incarico e la complessità dell'indagine sono elementi rilevanti per determinare l'onorario variabile tra minimo e massimo; la valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 52 D.P.R. n. 115/2002

    Il comma 1 consente l'aumento fino al doppio degli onorari per prestazioni eccezionali, con necessità di una motivazione che dia conto dell'eccezionalità dell'impegno, dell'importanza tecnico-scientifica, della complessità e difficoltà; il comma 2 non comporta riduzione automatica del compenso per il solo ritardo, ma richiede l'accertamento della negligenza imputabile al consulente.

  • art. 56 D.P.R. n. 115/2002

    Le spese del consulente devono essere rimborsate secondo quanto documentato; la Corte distingue tra spese documentabili e spese insite nell'elaborato, non richiedenti fattura o ricevuta fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla liquidazione del compenso; non è la base decisoria della Corte, che invece conferma il giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato in via subordinata per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha trattato la doglianza come sostanzialmente di violazione di legge.

  • art. 12 Tabella allegata al D.M. 20.05.2002

    Prevede un onorario variabile entro un minimo e un massimo; la Corte ammette la liquidazione nel massimo quando la complessità dei rilievi lo giustifica.

  • art. 29 Tabella allegata al D.M. 20.05.2002

    Richiamato tra le norme sulle tariffe del consulente tecnico oggetto di censura.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo per l'interpretazione letterale della norma sulla riduzione del compenso; la Corte ne esclude una lettura puramente automatica e letterale.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova delle spese, ma la Corte ricostruisce la questione distinguendo le spese documentabili da quelle intrinseche alla prestazione.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova delle spese.

  • art. 2729, comma 2, c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla prova presuntiva delle spese.

  • art. 15 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esclusione di alcune voci dalla base imponibile IVA e cassa, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicata come base del ricorso introduttivo per la rideterminazione del compenso.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Indicata come norma procedurale del giudizio di rideterminazione del compenso del CTU.

  • art. 696 c.p.c.

    Richiamato come procedimento presupposto di accertamento tecnico preventivo nel cui ambito è sorto il compenso del CTU.

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, l'ampiezza dell'incarico, la complessità dei rilievi e la tecnicità delle risposte alle osservazioni di parte sono elementi idonei a giustificare la determinazione dell'onorario nella misura massima prevista dalle tabelle, quando il giudice dia contezza di tali profili.
  • L'aumento degli onorari fino al doppio per prestazioni eccezionali non richiede un evento assolutamente raro, ma presuppone comunque un livello di importanza, complessità e difficoltà superiore a quello già considerato per la liquidazione nel massimo; la valutazione è di merito ed è sindacabile solo per motivazione mancante o illogica.
  • La riduzione di un terzo dell'onorario per il ritardo del consulente non opera in modo automatico per il solo superamento del termine di deposito: il giudice deve accertare se il ritardo sia imputabile a negligenza dell'ausiliario o a fatti sopravvenuti non a lui riferibili.
  • Le spese del consulente tecnico possono essere liquidate senza specifica documentazione quando si tratta di costi non soggetti a fatturazione o ricevuta fiscale perché inerenti alla redazione e trasmissione dell'elaborato; resta invece necessaria la documentazione per le spese che la richiedono.
  • In sede di legittimità, la contestazione della liquidazione del compenso del CTU incontra il limite del giudizio di merito sulla complessità dell'incarico e sull'imputabilità del ritardo, se sorretto da motivazione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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