Cassazione Civile, Ordinanza n. 30198/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2006, i ricavi di una società operante nel settore dell'arredo, applicando il metodo analitico-induttivo e gli studi di settore. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo sufficienti, a fondare la rettifica, diversi indici presuntivi: irregolare tenuta del libro degli inventari, comportamento antieconomico della società, perdite rilevanti dichiarate per più annualità e forte divario tra costi e ricavi. La società ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto sufficiente il solo scostamento dagli standards/studi di settore per legittimare l'accertamento analitico-induttivo; (2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame della regolare tenuta del libro degli inventari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, quando essa risulti complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la CTR non si era basata sul solo scostamento dagli studi di settore, ma anche su ulteriori elementi presuntivi, quali irregolarità contabili e antieconomicità della gestione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta regolare tenuta del libro degli inventari non era decisiva, potendo comunque reggere l'accertamento gli altri elementi presuntivi non contestati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti che rendano inattendibili singoli componenti o l'intera rappresentazione contabile; l'ufficio può rettificare i ricavi sulla base di elementi indiziari, senza dover necessariamente usare l'induttivo puro.
artt. 62-bis e 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993
gli studi di settore sono stati utilizzati come uno degli elementi di supporto dell'accertamento, non come unico fondamento della rettifica.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo in materia IVA, fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto asseritamente trascurato non è decisivo ai fini della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa è legittimo anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se emergono elementi presuntivi che ne facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà.
- Il ricorso all'accertamento analitico-induttivo non richiede necessariamente una pluralità di presunzioni: può bastare anche una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa; la concordanza è necessaria solo quando concorrono più elementi indiziari.
- Lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili da studi di settore non è di per sé l'unico presupposto decisivo dell'accertamento, se l'Ufficio e il giudice valorizzano anche ulteriori indici di inattendibilità contabile o di antieconomicità.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto è inammissibile quando il fatto dedotto non è decisivo, cioè non sarebbe comunque idoneo a mutare l'esito della controversia.
- In tema di accertamento tributario, una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro presuntivo serio e coerente, incombe sul contribuente l'onere di offrire la prova contraria sulla correttezza delle dichiarazioni rese.
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