Cassazione Civile, Ordinanza n. 06522/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società titolare della gestione totale di un aeroporto ha convenuto in giudizio il Ministero competente e l'ENAC chiedendo l'accertamento del diritto ad ottenere, per gli anni 2001-2007, l'incremento dei diritti aeroportuali e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'omessa emanazione, negli anni 2001-2005, dei decreti ministeriali di adeguamento annuale al tasso di inflazione programmata previsti dalla normativa di settore. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la prescrizione quinquennale e l'infondatezza della domanda. Il tribunale ha accolto la domanda nei confronti del Ministero. In appello, la corte territoriale ha confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione e ha rigettato il gravame nel merito, ritenendo persistente l'obbligo ministeriale di adeguamento tariffario fino all'adozione del decreto a regime, considerando irrilevanti alcune attività intermedie e alcune contestazioni sulla contabilità analitica; ha inoltre quantificato il danno sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione il Ministero e l'ENAC hanno dedotto: motivazione apparente e uso improprio della motivazione per relationem; omessa pronuncia sul secondo motivo di appello relativo alla legittimità del decreto tariffario e alla contabilità analitica; violazione della disciplina sostanziale sui diritti aeroportuali e sulle obbligazioni; errata valutazione delle prove e della c.t.u.; violazioni processuali in tema di preclusioni e novità delle allegazioni; mancata considerazione del concorso colposo del danneggiato; e, con ricorso incidentale, la società ha censurato la mancata qualificazione come appello incidentale della propria difesa in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente ai primi, secondi e settimi motivi, ritenendo fondati il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente sul secondo motivo di appello e il vizio di motivazione apparente nella parte in cui la corte d'appello aveva recepito la c.t.u. senza rispondere alle critiche specifiche mosse in comparsa conclusionale. Ha invece dichiarato assorbiti alcuni motivi e inammissibili gli altri motivi del ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 189, L. 662/1996
norma primaria richiamata come base del sistema di determinazione e adeguamento dei diritti aeroportuali; nella decisione si afferma che la corte d'appello non aveva adeguatamente esaminato la censura sulla coerenza del decreto ministeriale rispetto a tale disciplina.
art. 2, comma 190, L. 662/1996
prevede l'aggiornamento annuale dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmata fino all'emanazione del decreto a regime; il mancato esame del motivo di appello relativo a tale profilo integra vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 10, comma 10, L. 537/1993
disposizione richiamata insieme alla L. 662/1996 nella disciplina dei diritti aeroportuali e del decreto di determinazione a regime.
DM 140T del 14 novembre 2000
atto ministeriale la cui legittimità e coerenza con la disciplina di legge erano oggetto di specifica censura in appello e che la corte territoriale non ha esaminato compiutamente.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la motivazione apparente o mancante viola il minimo costituzionale richiesto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone una motivazione effettiva della sentenza; il suo parametro è violato quando la decisione omette di pronunciarsi su una censura decisiva o si limita a un rinvio generico.
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e censure ritualmente introdotte; l'omesso esame del secondo motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale occorre una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; la mera formula di stile non basta.
richiamato in tema di appello incidentale, la cui proposizione deve rispettare i requisiti di specificità dell'impugnazione.
non può essere invocato per censurare la mera valutazione del materiale probatorio; il vizio sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o tratta come prova legale ciò che non lo è.
la violazione è configurabile solo in caso di uso improprio delle prove legali o di decisione fondata su prove non valutabili; non basta contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice ad alcuni elementi istruttori.
i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio non integranti nullità del procedimento non sono soggetti alle preclusioni proprie delle nullità processuali e possono essere svolti anche successivamente, persino in comparsa conclusionale o in appello.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alle preclusioni istruttorie e alle osservazioni sulla c.t.u.
richiamato con riferimento al termine per le difese e alle contestazioni sulla consulenza tecnica.
le questioni nuove o le eccezioni nuove in appello sono inammissibili; tuttavia, nel caso deciso, la censura relativa alla tardività di alcune contestazioni è stata assorbita o ritenuta non decisiva.
invocato per il concorso colposo del creditore/danneggiato; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancanza di riscontro nella sentenza impugnata e per difetto di autosufficienza.
richiamato per la liquidazione equitativa del lucro cessante e per i criteri di quantificazione del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione, richiamata in più numeri e commi a fondamento delle varie censure.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di acquiescenza e impugnazione incidentale.
Massime di principio
- Quando un motivo di appello devolve una specifica questione di merito, il giudice di secondo grado deve esaminarla espressamente; non basta un rinvio generico a una precedente pronuncia se quella pronuncia non ha affrontato il punto decisivo.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il provvedimento richiamato contiene effettivamente la risposta al tema controverso; altrimenti la decisione è nulla per motivazione apparente o per omessa pronuncia.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per la sola critica alla valutazione delle prove: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o non valutabili come prove legali, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- Le contestazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, se non integrano nullità del procedimento, possono essere formulate anche successivamente al deposito della relazione e in comparsa conclusionale o in appello; il giudice deve comunque motivare sulle osservazioni specifiche delle parti.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello incidentale non è sufficiente una formula di stile: l'atto deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata, idonea a scardinarne la base logico-giuridica.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nel giudizio di merito; chi le deduce deve indicare in modo puntuale dove e come siano state sollevate nei gradi precedenti.
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