Cassazione Civile, Ordinanza n. 37236/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di rettifica della rendita catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, con cui veniva revisionato il classamento di alcune unità immobiliari site in Roma e riconducibili al de cuius dei ricorrenti. L'avviso aveva attribuito una nuova rendita facendo riferimento al procedimento di revisione per microzone e allo scostamento tra valore medio di mercato e valore catastale. I contribuenti avevano contestato l'atto sotto più profili: in cassazione deducevano, con il primo motivo, la violazione dell'obbligo di motivazione per mancata indicazione di elementi individualizzanti della singola particella e delle sue specifiche caratteristiche strutturali; con il secondo motivo lamentavano omessa pronuncia sull'inattendibilità dei dati usati per il calcolo del valore medio di mercato; con il terzo motivo denunciavano omessa pronuncia sulla questione del coefficiente applicato nella procedura, asseritamente da ICI a IMU. La Corte ha ritenuto centrale il primo motivo, perché la motivazione dell'avviso non spiegava in modo sufficientemente specifico quali concreti elementi avessero inciso sulla microzona e, soprattutto, sulla ricaduta del mutato rapporto tra valori medi di mercato e catastali sul singolo immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di revisione del classamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali, richiamando le oscillazioni giurisprudenziali in materia e il progressivo consolidarsi dell'orientamento più rigoroso sull'obbligo motivazionale.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
la revisione del classamento per microzone richiede l'accertamento di una rilevante modifica del rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona, ma l'atto deve anche spiegare come tale dato incida sul singolo immobile oggetto di riclassamento
l'avviso catastale deve essere motivato in modo idoneo a rendere conoscibili al contribuente le ragioni concrete del provvedimento
l'obbligo generale di motivazione impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione amministrativa
il motivo è stato evocato per omessa pronuncia su questioni di appello, ma gli ulteriori motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
sono stati i parametri processuali invocati per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia
d.P.R. n. 138 del 1998, art. 8
le caratteristiche edilizie del fabbricato concorrono alla determinazione della classe e della rendita catastale della singola unità immobiliare
art. 1, comma 339, L. n. 311 del 2004
richiamato come parte della disciplina procedimentale della revisione catastale per microzone
evocato solo nel terzo motivo in relazione alla sostituzione del coefficiente ICI con quello IMU
art. 8, commi 3 e 7, d.P.R. n. 138 del 1998
il fattore edilizio non è il presupposto della revisione ex comma 335, ma resta rilevante come criterio concorrente nella determinazione della classe e della rendita del singolo immobile
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale per microzone ex art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, la motivazione dell'avviso non può limitarsi al richiamo dello scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, ma deve indicare anche gli elementi concreti che hanno interessato quella microzona e il modo in cui essi incidono sulla singola unità immobiliare.
- La legittimità del riclassamento non può essere affermata in via presuntiva sulla sola base del significativo divario microzonale: l'obbligo motivazionale deve essere assolto ex ante, in modo rigoroso, per consentire al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento e di difendersi efficacemente.
- Nel procedimento di revisione parziale del classamento, il presupposto giustificativo riguarda il mutamento del valore degli immobili nella microzona, mentre la classe e la rendita del singolo bene richiedono comunque una spiegazione della ricaduta di tale mutamento sullo specifico immobile, tenendo conto anche delle caratteristiche edilizie rilevanti ai fini catastali.
- Se l'avviso di revisione catastale per microzona manca di una motivazione specifica e individualizzante, il ricorso del contribuente va accolto e, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito annullando l'atto impugnato.
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