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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30880/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, con la quale gli era stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa per una pluralità di reati contestati in concorso, deducendo quattro motivi di ricorso. Dal testo disponibile non è possibile ricostruire nel dettaglio il contenuto specifico di ciascun motivo, ma la Corte rileva che le doglianze avevano natura motivazionale e non attaccavano i profili consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. I fatti contestati risultano accertati in Catania: per i capi A, B e C il 5 novembre 2024; per i capi D ed E il 5 maggio 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Le censure formulate non riguardavano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma soltanto profili motivazionali estranei al perimetro del controllo di legittimità sul patteggiamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito utilizzare il ricorso per sindacare la motivazione della decisione o per riproporre censure di merito.
  • Le doglianze che non investono l'espressione di volontà dell'imputato, la corrispondenza tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena/misura di sicurezza sono inammissibili perché eccedono il perimetro del controllo di legittimità.
  • Quando il ricorso è inammissibile per proposizione fuori dai casi consentiti, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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