Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze difensive si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della discrezionalità sanzionatoria, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna di primo grado a 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in relazione a un fatto commesso a Caltanissetta il 6 ottobre 2022, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento del minimo edittale e delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta razionale e non illogica, fondata sul quantitativo non trascurabile di stupefacente, sulla sua suddivisione in dosi già confezionate e sul rinvenimento di un bilancino di precisione; quanto al trattamento sanzionatorio, è stato valorizzato il fatto che l'imputato aveva commesso il reato mentre era sottoposto a misura cautelare.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
è la norma incriminatrice contestata per la detenzione di stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità
alla declaratoria di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente tramite il tema delle attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta immune da censure di legittimità
richiamato implicitamente tramite la recidiva contestata, valorizzata dalla Corte territoriale come elemento ostativo al trattamento più favorevole
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e coerente sulle emergenze istruttorie.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere escluso quando il quadro fattuale evidenzi un quantitativo non trascurabile di stupefacente, la suddivisione in dosi già confezionate e la presenza di strumenti tipici della preparazione allo spaccio.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali e il diniego delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione se il giudice di merito li giustifica con argomenti razionali, come la commissione del fatto durante l'applicazione di una misura cautelare.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché diretto a contestare apprezzamenti di merito, segue ex lege l'onere del pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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