Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse razionale e che la difesa si limitasse a contrapporre una diversa lettura dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di rito abbreviato per un fatto di importazione di cocaina. La difesa ha dedotto un solo motivo, lamentando un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata. La Corte di cassazione rileva che la censura ripropone un tema già esaminato dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato la gravità del fatto, consistente nell'importazione di oltre 5 chili di cocaina da cui erano ricavabili 22.365 dosi medie singole.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale titolo di imputazione concorrente del fatto di detenzione/importazione di stupefacenti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice riferita alla condotta di importazione di sostanza stupefacente, nella specie cocaina.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante contestata in relazione alla rilevante quantità di droga oggetto della condotta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante la sola contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella già logicamente e congruamente motivata dal giudice di appello.
- La censura di vizio di motivazione sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia già spiegato, con argomentazione razionale, le ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza, valorizzando la gravità concreta del fatto.
- La rilevante quantità di sostanza stupefacente e il numero di dosi ricavabili costituiscono elementi idonei a sorreggere la valutazione di particolare gravità del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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