Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania, decidendo con il rito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.200 di multa per un fatto originariamente contestato come reato in materia di stupefacenti, poi riqualificato in forma lieve, e per evasione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 c.p.p. e all’art. 73 d.P.R. 309/1990, lamentando il mancato accertamento della responsabilità e la mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, poiché la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso era proponibile solo per vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all’accordo, mentre erano inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e sui vizi di determinazione della pena non trasmodanti in illegalità. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il giudice decide nei limiti dell'accordo e della devoluzione residua; il ricorso per cassazione contro tale sentenza è ammesso solo per censure sulla validità del consenso, sul dissenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.
Il ricorso avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. può essere dichiarato inammissibile de plano.
Nel giudizio di concordato in appello non sussiste un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento quando i motivi di appello siano stati rinunciati; le doglianze sulla mancata verifica delle cause di non punibilità sono inammissibili.
Le contestazioni sull'accertamento della responsabilità sono inammissibili se rivolte contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e non attinenti ai limiti di impugnabilità propri di tale rito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto è stato riqualificato in forma lieve in materia di stupefacenti ai fini della determinazione della pena concordata.
Uno dei reati oggetto della rideterminazione di pena è l'evasione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità della Cassazione è ristretto a vizi inerenti alla formazione dell'accordo, al consenso delle parti e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi di appello rinunciati, inclusa la censura sulla mancata verifica d'ufficio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la sentenza presenti una difformità rispetto all'accordo o un vizio radicale rilevante nei limiti del rito.
- Le censure sulla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo quando la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge, non già per mere contestazioni di merito sulla quantificazione concordata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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