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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 29 maggio 2025, emessa in sede di rinvio dopo una precedente sentenza rescindente della Quinta Sezione penale. La decisione impugnata, in riforma del giudizio del G.U.P., aveva rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione per due capi di imputazione: il reato di lieve entità in materia di stupefacenti e il reato di trasferimento fraudolento di valori. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente contestava la conferma della responsabilità per il capo relativo agli stupefacenti, ma tali doglianze sono state dichiarate inammissibili perché precluse dalla precedente sentenza rescindente, che aveva già ritenuto infondate le censure sulla rilevanza penale del fatto, salvo il tema della qualificazione giuridica. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio, lamentandone l'eccessività; anche tali censure sono state dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza, poiché non si confrontavano con la motivazione della corte territoriale, la quale aveva già ridotto la pena in modo più favorevole ma aveva escluso ulteriori mitigazioni valorizzando i precedenti penali dell'imputato, relativi ad armi clandestine, e la gravità intrinseca dei fatti. La difesa, secondo la Corte, si limitava a opporre una diversa valutazione di merito, estranea al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, oggetto di conferma della responsabilità e della preclusione derivante dalla sentenza rescindente.

  • art. 512-bis c.p.

    Norma incriminatrice del trasferimento fraudolento di valori, indicata come secondo capo di imputazione definito dalla sentenza di appello in sede di rinvio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio sono precluse le censure che investono questioni già definite dalla sentenza rescindente, quando essa abbia escluso la rilevanza penale del fatto e lasciato aperta solo la diversa qualificazione giuridica.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di merito circa gravità del fatto e precedenti penali.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa ponderazione discrezionale della pena, se la motivazione è razionale e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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