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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, destinatario di una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la mancata valutazione della continuazione con reati già definiti con precedenti giudizi. La Corte rileva però che il ricorso è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento e che i motivi ammessi in cassazione sono solo quelli relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la doglianza sulla continuazione non rientra in tali limiti e non è comunque compiutamente prospettata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicato come norma incriminatrice per il reato oggetto del patteggiamento; la sentenza non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a registrare la contestazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti; ciò restringe i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    In tema di patteggiamento, delimita i soli motivi di ricorso per cassazione ammissibili: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    Richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che non vi siano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge; doglianze estranee a tali limiti, come quelle sulla continuazione con altri reati già giudicati, sono inammissibili.
  • Nel patteggiamento, una volta ratificato l'accordo tra imputato e pubblico ministero, il controllo di legittimità è circoscritto a vizi specifici: volontà dell'imputato, corrispondenza tra richiesta e sentenza, corretta qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La deduzione di un motivo non rientrante nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., determina l'inammissibilità del ricorso se non è neppure ricostruibile una delle ipotesi tipiche previste dalla norma.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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