Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo crack e cessione di un involucro dello stesso tipo, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità; 2) violazione di legge e vizi motivazionali per l'eccessività della pena. La Corte osserva che il ricorso è generico e tende a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, senza un puntuale confronto con la motivazione di appello; inoltre si tratta di una doppia conforme, con lettura congiunta delle motivazioni di merito. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché introduce una questione non dedotta in appello; il secondo è inammissibile perché la Corte territoriale ha motivato in modo complessivo e coerente sulla congruità della pena ex art. 133 c.p., valorizzando la recidiva, la particolare insidiosità e organizzazione della condotta e l'assenza di elementi per le attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice del fatto di detenzione e cessione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; il ricorso prende posizione sulla possibile applicazione della disciplina più favorevole di cui al comma 5-bis in tema di lavoro di pubblica utilità.
art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato dalla difesa per sostenere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità; la censura è dichiarata inammissibile perché non proposta nei motivi di appello.
art. 133 cod. pen.
criterio di commisurazione della pena; la Corte ritiene congrua la valutazione del giudice di appello, che ha apprezzato gravità concreta, recidiva, organizzazione e assenza di elementi per le attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando si risolve in una sollecitazione a una rivalutazione del merito o del quadro istruttorio, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Nel regime della doppia conforme le motivazioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente, sicché il ricorrente deve misurarsi con l'assetto complessivo della motivazione di merito.
- Non sono deducibili in cassazione, se non nei limiti consentiti, questioni giuridiche che non risultino specificamente devolute con l'atto di appello, quando la censura presuppone una previa contestazione non effettuata.
- La censura sulla misura della pena è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una valutazione complessiva dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e la doglianza non evidenzia un reale vizio logico o giuridico della motivazione.
- La mancata concessione di attenuanti generiche può essere sorretta dal richiamo a precedenti penali, alla modalità organizzata e reiterata della condotta e alla non emersione di elementi positivi specificamente allegati dalla difesa.
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