Cassazione Civile, Ordinanza n. 00870/2026 del 15/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda due giudizi collegati. Nel primo, un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2010, con cui l'Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA ritenendo il medesimo amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata e coautore di un meccanismo fraudolento fondato su operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, escludendo la prova della qualità di amministratore di fatto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia che avrebbe travolto indebitamente anche la società, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente, e violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata valutazione del PVC. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi. Nel secondo giudizio, il medesimo contribuente aveva impugnato l'atto di irrogazione di sanzioni ex art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, anch'esso fondato sulla pretesa qualifica di amministratore di fatto della società. Anche qui la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha dedotto, tra gli altri, la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sull'accertamento presupposto; il contribuente ha resistito con ricorso incidentale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla motivazione apparente nel primo giudizio e il motivo sulla sospensione necessaria nel secondo.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Nel giudizio n. 3060/2021 ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo motivo per motivazione apparente della sentenza d'appello e ha dichiarato assorbiti il terzo motivo principale e tutti i motivi del ricorso incidentale; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR per nuovo esame. Nel giudizio n. 21477/2021 ha accolto il primo motivo del ricorso principale per violazione dell'art. 295 c.p.c., dichiarato assorbiti gli altri motivi principali e il ricorso incidentale, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR. In sostanza, entrambe le sentenze di merito sono state cassate con rinvio, ma per ragioni diverse: nel primo giudizio per motivazione apparente, nel secondo per omessa sospensione del processo pregiudicato.
Norme richiamate
La censura è stata respinta perché dalla sentenza impugnata non emergeva alcuna statuizione relativa a soggetti diversi dalle sole parti del giudizio; non vi era quindi omessa pronuncia o ultrapetizione nei confronti della società terza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello deve essere intelligibile e consentire il controllo sul ragionamento decisorio; il mero richiamo alla decisione di primo grado, senza confronto con i motivi di appello, integra motivazione apparente.
Nel processo tributario la decisione deve contenere una motivazione effettiva; la ripetizione apodittica delle conclusioni del primo giudice non soddisfa l'obbligo motivazionale.
Il motivo è stato assorbito perché la cassazione è derivata da un vizio radicale della sentenza; la questione dell'onere probatorio non è stata esaminata nel merito.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
Norma posta a base dell'atto di irrogazione delle sanzioni contestato nel secondo giudizio; la Corte non ne ha esaminato l'applicazione nel merito perché assorbita.
Quando la decisione del giudizio dipende da quella di una causa pregiudiziale non ancora passata in giudicato, il giudice deve sospendere il processo pregiudicato; la sua omissione comporta cassazione della sentenza.
Richiamato nei motivi incidentali e dichiarato assorbito; non esaminato nel merito.
Richiamato nei motivi incidentali e dichiarato assorbito; non esaminato nel merito.
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
Richiamato nei motivi di ricorso e incidentali, ma le questioni sono state assorbite dalla cassazione per vizi processuali.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nei motivi incidentali e dichiarato assorbito.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel ricorso principale del secondo giudizio e dichiarato assorbito.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale del secondo giudizio e dichiarato assorbito.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale del secondo giudizio e dichiarato assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale relativo alle spese e dichiarato assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale relativo alle spese e dichiarato assorbito.
Richiamato in tema di liquidazione delle spese, ma la censura è stata assorbita.
Richiamato in tema di liquidazione delle spese, ma la censura è stata assorbita.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, che la decisione impugnata non aveva raggiunto.
Massime di principio
- In appello la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice del gravame mostra di aver esaminato i motivi di impugnazione e di condividere consapevolmente le ragioni della decisione di primo grado; il mero rinvio acritico integra motivazione apparente.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e quindi non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Nel giudizio tributario non può ravvisarsi ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. se la decisione riguarda solo i soggetti effettivamente parti del processo e non estende i propri effetti a soggetti terzi estranei al giudizio.
- Se la definizione di un giudizio dipende dall'esito di una controversia pregiudiziale ancora sub iudice e non passata in giudicato, il giudice deve sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c.; la mancata sospensione comporta cassazione della decisione.
- Quando la cassazione è pronunciata per un vizio processuale radicale che travolge la sentenza, le ulteriori censure di merito restano assorbite e non devono essere esaminate.
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