Cassazione Civile, Ordinanza n. 00835/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 34890/2022 fosse corretta sia in motivazione sia nel dispositivo, integrando la condanna alle spese con le parole "da distrarre in favore dell'avv. Dario Trevisi, che si è dichiarato antistatario". Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese del presente procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 34890/2022, la Corte aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello e aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, tra cui la parte assistita dal ricorrente attuale. Tuttavia, pur essendo stato il difensore dichiarato antistatario nel controricorso, la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore. Il difensore ha quindi proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per correggere l'errore materiale contenuto nell'ordinanza, chiedendo che la condanna alle spese fosse integrata con la formula di distrazione a suo favore. La Corte ha rilevato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile tramite il procedimento di correzione degli errori materiali, esperibile anche davanti alla Cassazione e anche d'ufficio in qualsiasi tempo; ha inoltre precisato che il difensore distrattario non necessita di nuova procura speciale, agendo in forza di quella già rilasciata nel giudizio concluso.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione.
Consente al difensore che si dichiari antistatario di ottenere la distrazione delle spese in proprio favore; la sua omissione nel provvedimento integra un errore materiale correggibile.
Non richiede, per il difensore distrattario, una nuova procura speciale quando agisce nel procedimento di correzione dell'errore materiale.
La correzione dell'errore materiale opera in base alla procura rilasciata nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.
art. 288, 2° comma, ultimo inciso, c.p.c.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 196-quinquies, 5° comma, disp. att. c.p.c.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore dichiaratosi antistatario, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, anziché una questione da far valere con impugnazione ordinaria.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per i provvedimenti della Corte di cassazione ed è proponibile anche d'ufficio in qualsiasi tempo.
- Il difensore che chieda la distrazione delle spese non deve munirsi di nuova procura speciale per il procedimento di correzione, potendo agire in forza della procura già rilasciata nel giudizio conclusosi con la pronuncia da correggere.
- Quando la Corte accoglie la correzione, il provvedimento originario va integrato nel dispositivo e, se necessario, anche nella motivazione, con la formula di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
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