Cassazione Civile, Ordinanza n. 00809/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurati)
La controversia
Le società ricorrenti avevano chiesto in primo grado il pagamento dell’indennizzo dovuto in base a polizze assicurative, per i danni subiti a seguito di un incendio che aveva colpito il loro capannone il 9 ottobre 2011. La compagnia convenuta aveva eccepito la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. Le attrici avevano prodotto una diffida datata 11 marzo 2019 per sostenere l’interruzione della prescrizione; dopo che la compagnia aveva contestato la ricevuta apposta sull’atto e dedotto che il timbro non era più in uso dal 2015, le attrici avevano chiesto prova testimoniale con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per dimostrare la consegna della diffida all’agenzia. La Corte d’appello aveva ritenuto tardiva tale prova, qualificandola come non rientrante nella prova contraria di cui al terzo termine, e aveva inoltre escluso che la diffida, da sola, provasse la ricezione, dichiarando prescritto il diritto. Con il ricorso per cassazione le società hanno censurato: 1) la violazione dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso l’ammissibilità della prova testimoniale articolata con la terza memoria, benché essa fosse stata resa necessaria dalla contestazione introdotta dalla controparte nella seconda memoria; 2) la nullità/motivazione apparente della sentenza per avere ritenuto che la diffida del 11 marzo 2019 non fosse idonea a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., sostenendo che il timbro per ricevuta e la data apposta sull’atto dimostravano la consegna alla data indicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di tardività della prova testimoniale formulata con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., perché tale memoria è destinata proprio alla prova contraria rispetto alle richieste istruttorie e alle contestazioni svolte dalla controparte nella seconda memoria. Ha quindi affermato che, dopo la contestazione della compagnia circa l’efficacia del documento prodotto, le attrici potevano legittimamente articolare prova contraria nella terza memoria, essendo quella la prima occasione utile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d’appello di Milano è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 183, sesto comma, c.p.c.
la terza memoria è destinata alle sole indicazioni di prova contraria; la prova contraria è ammissibile quando sia proposta come reazione alla contestazione e alle richieste istruttorie formulate dalla controparte nella seconda memoria, senza che la parte dovesse prevederle prima.
art. 2952, secondo comma, c.c.
prevede il termine biennale di prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo; nel caso concreto la sua interruzione dipendeva dalla prova tempestiva della diffida.
art. 2943 c.c.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere che la diffida di pagamento costituisse atto idoneo a interrompere la prescrizione mediante costituzione in mora.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre rispettivamente violazione di legge processuale e nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella fase di definizione accelerata del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel rito civile a preclusioni, la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. può essere utilizzata per articolare prova contraria rispetto alle contestazioni e alle richieste istruttorie formulate dalla controparte nella seconda memoria, purché la controprova sia proposta alla prima occasione utile.
- La nozione di prova contraria comprende sia la prova di fatti specularmente opposti a quelli dedotti dalla controparte, sia la prova di fatti logicamente incompatibili con essi; non è corretto limitarla alla sola contestazione diretta di una prova già disponibile al momento del deposito della prima memoria.
- Quando un documento prodotto tempestivamente viene contestato dalla controparte solo nella fase successiva, la parte che lo ha prodotto può reagire con prova contraria nella terza memoria, senza incorrere in tardività.
- In materia di assicurazione, la prescrizione del diritto all’indennizzo può essere interrotta solo mediante prova della tempestiva ricezione dell’atto interruttivo, non essendo sufficiente la sola data apposta sull’atto per dimostrarne la consegna se tale dato è contestato.
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