Cassazione Civile, Ordinanza n. 00849/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario chiuso da tempo. Il correntista aveva già promosso un primo giudizio nei confronti dell'originario istituto di credito per avere quest'ultimo negoziato assegni recanti firma asseritamente apocrifa, con conseguente danno patrimoniale pari all'importo degli assegni addebitati. Nel corso di quel primo contenzioso era emerso che la documentazione bancaria era stata distrutta prima del decorso del termine decennale, impedendo la verifica grafologica su tutti i titoli. In quel giudizio, la domanda subordinata di accertamento dell'inadempimento agli obblighi di custodia e conservazione della documentazione bancaria era stata dichiarata nuova e inammissibile. Nel presente giudizio il correntista ha quindi chiesto il risarcimento del danno per la negligente distruzione dei documenti bancari, sostenendo che tale condotta gli avesse impedito di dimostrare l'apocrifia delle firme e, in via di ricorso per cassazione, ha censurato la sentenza d'appello per avere ravvisato il giudicato esterno sulla pretesa risarcitoria e per non avere riconosciuto in autonomia il diritto alla conservazione/ostensione della documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione: agli atti non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e tale omissione non era sanabile sulla base degli atti disponibili. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, i motivi sarebbero stati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato esterno formatosi circa l'insussistenza della responsabilità risarcitoria della banca per la negoziazione degli assegni apocrifi e sull'irrilevanza causale autonoma della successiva distruzione dei documenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È la norma invocata per censurare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale formatosi sulla precedente decisione che aveva escluso la responsabilità della banca.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno/esterno sulla precedente pronuncia definitiva.
Invocato dal ricorrente come parametro di diligenza nell'adempimento degli obblighi bancari.
Richiamato dal ricorrente come fonte del diritto del cliente ad ottenere la documentazione bancaria detenuta dalla banca entro il termine decennale.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso in cassazione.
La successiva produzione della relata non può sanare l'omissione del deposito nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.
Richiamato per il termine breve di impugnazione quando la sentenza è notificata.
Richiamato per il termine lungo di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza.
Richiamato per evidenziare che l'improcedibilità può essere evitata se la relata risulti comunque prodotta dal controricorrente nei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Richiamata quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiara o lascia emergere che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ha l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione, salvo che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.
- La mancata produzione della relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. impedisce la verifica della tempestività dell'impugnazione e del formarsi del giudicato e comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
- Il giudicato esterno preclude la riproposizione di una pretesa risarcitoria quando il giudice abbia già definitivamente escluso la responsabilità del convenuto in relazione al medesimo nucleo fattuale costitutivo del danno, anche se il nuovo giudizio venga formalmente ancorato a una diversa condotta successiva che non abbia autonoma consistenza lesiva.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione senza aggredire il decisivo fondamento della decisione.
- Il diritto del cliente alla documentazione bancaria non può essere utilmente evocato in cassazione in modo generico o contraddittorio: occorre allegarne in modo specifico l'autonomo contenuto sostanziale e distinguerlo dalla mera funzionalità probatoria rispetto a una pretesa risarcitoria già preclusa.
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