Cassazione Civile, Ordinanza n. 00824/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto istanza di correzione ex artt. 287, 391 e 365 c.p.c. per rettificare il dispositivo dell'ordinanza di Cassazione n. 9761/2025, nella parte in cui era stato indicato, quale giudice di rinvio, "la Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione" invece di "la Corte d'appello di Cagliari-sezione di Sassari, in diversa composizione". Nel corso del procedimento è intervenuta rinuncia al ricorso principale già depositata, ma la Corte ha ritenuto comunque ammissibile e decidibile la correzione dell'errore materiale, instaurato il contraddittorio con la notifica del decreto di fissazione dell'adunanza camerale alle parti originarie da parte della cancelleria. Il provvedimento chiarisce che l'errore riguardava solo la formale estrinsecazione del comando giudiziale e non la sostanza della decisione, essendo rilevabile ictu oculi dal testo e non incidendo sul contenuto della statuizione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha rettificato il dispositivo dell'ordinanza n. 9761/2025, sostituendo l'indicazione del giudice di rinvio con "la Corte d'appello di Cagliari – Sezione di Sassari, in diversa composizione". Ha inoltre disposto che la Cancelleria formi il documento informatico con copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, lo sottoscriva digitalmente e lo inserisca nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. Non sono state liquidate spese, perché nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Consente la correzione degli errori materiali del provvedimento quando l'errore è rilevabile ictu oculi e non incide sul contenuto decisorio.
art. 288 c.p.c.
Richiamato quale base del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 365 c.p.c.
Richiamato dall'istante nella formulazione della domanda di correzione.
art. 375 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del procedimento.
art. 391-bis c.p.c.
Indica il procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione; la mera istanza non notificata e non seguita dagli adempimenti richiesti è inammissibile, ma l'iscrizione a ruolo la converte nel procedimento officioso di correzione.
art. 91 c.p.c.
Esclude la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione perché non vi è soccombenza.
art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.
Imposta alla Cancelleria l'adempimento informatico di formazione, sottoscrizione e inserimento nel fascicolo del documento corretto.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione, la mera istanza non notificata e non accompagnata dagli adempimenti procedimentali previsti è inammissibile, ma l'iscrizione a ruolo e la notifica del decreto di fissazione dell'adunanza camerale da parte della cancelleria sono sufficienti a instaurare il contraddittorio e a convertire l'istanza nel procedimento officioso di correzione.
- La rinuncia al ricorso principale non impedisce la correzione dell'errore materiale quando sussista un interesse generale alla rimozione dell'inesattezza formale del provvedimento e l'errore riguardi solo la sua esteriorizzazione, senza incidere sulla decisione sostanziale.
- È emendabile con il procedimento di correzione l'errore che sia immediatamente percepibile dal testo del provvedimento e che non alteri il contenuto della statuizione, perché la correzione mira a ristabilire la corrispondenza tra volontà decisoria e sua formale manifestazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si liquida alcuna spesa, perché non essendo configurabile una vera soccombenza manca il presupposto dell'art. 91 c.p.c.
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