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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10055/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito per canoni di locazione/sublocazione asseritamente non corrisposti e per oneri condominiali, oltre interessi di mora, nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il tribunale, investito dell’opposizione ex art. 98 legge fall., aveva confermato il rigetto ritenendo inopponibile alla procedura il contratto di sublocazione dell’1.3.2010 per difetto di data certa, e dunque insussistente un rapporto giuridico azionabile verso la procedura. In cassazione la società istante deduceva: 1) violazione dell’art. 2704 c.c. e dell’art. 1460 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso la data certa del contratto e non avesse valutato documenti e circostanze (fatture, scritture contabili, pagamenti effettuati dalla controparte, rendiconto del custode, richiesta di cessione del contratto a terzo autorizzata dal GE) idonei a dimostrare la preesistenza del rapporto; 2) violazione di norme processuali penali richiamate dal tribunale in tema di legittimazione del custode, lamentando il rilievo del difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e la valutazione di fatti equipollenti alla data certa ex art. 2704 c.c. spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se congruamente motivati; nel caso concreto il tribunale aveva motivato in modo adeguato l’assenza di data certa del contratto e aveva spiegato che i pagamenti effettuati dalla procedura erano stati qualificati come indennità di occupazione, non come canoni contrattuali, sicché la doglianza mirava solo a una diversa ricostruzione dei fatti. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, rilevando che la censura riguardava in realtà elementi istruttori e non un fatto storico trascurato. Sul secondo motivo ha rilevato il difetto di interesse, perché il tribunale aveva comunque ritenuto sanato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per effetto dell’intervento del custode e aveva esaminato il merito della domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    Norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo; il giudizio di opposizione viene usato per contestare il rigetto dell’insinuazione al passivo.

  • art. 2704 c.c.

    L’anteriorità della scrittura privata non autenticata rispetto al fatto che si vuole opponibile alla procedura può essere provata solo secondo i criteri di certezza richiesti dalla norma; la relativa valutazione, anche tramite fatti equipollenti, è riservata al giudice di merito.

  • art. 1460 c.c.

    È solo menzionato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte non ne sviluppa una specifica applicazione autonoma, trattando la censura come volta a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla custodia giudiziaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 104 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata nel secondo motivo in relazione ai poteri del custode giudiziario, ma senza incidenza sull’esito del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la memoria della controricorrente.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’accertamento della data certa di una scrittura privata non autenticata e la verifica dell’idoneità di fatti equipollenti a dimostrarne l’anteriorità rispetto a un evento opponibile sono valutazioni di merito, censurabili in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • Quando il giudice di merito qualifica i pagamenti come indennità di occupazione e non come adempimento di un contratto, la parte che voglia opporre un rapporto contrattuale deve dimostrare specificamente il titolo e la sua opponibilità, non limitandosi a richiamare pagamenti o documenti non adeguatamente valorizzati in fatto.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non si configura per il solo mancato esame di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • In cassazione difetta di interesse la censura contro un capo della decisione che non abbia inciso in concreto sulla soccombenza della parte ricorrente, quando il giudice di merito abbia comunque superato il profilo preliminare contestato ed esaminato la domanda nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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