Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti davanti al Tribunale di Catania. Da un lato alcuni eredi del proprietario originario di un immobile sito in Catania chiedevano la divisione giudiziale del bene e il rendiconto della gestione dei beni rimasti nel godimento esclusivo di due convenute. Dall'altro, una delle convenute e il di lei marito proponevano domanda riconvenzionale e autonoma domanda di usucapione della proprietà esclusiva del cespite, sostenendo di avere edificato sull'area e di averne posseduto il bene uti dominus; in subordine chiedevano il rimborso delle spese sostenute per opere e migliorie. Il Tribunale rigettava tutte le domande e la Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 934, 936, 1158 c.c. e degli artt. 274 e 132 c.p.c., oltre a nullità della sentenza e apparenza della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'usucapione nonostante la prova dei relativi presupposti. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 934, 936, 1350 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., oltre a nullità della sentenza e apparenza della motivazione, lamentando il rigetto della domanda di rimborso delle spese di edificazione e di rendiconto. Le parti intimate non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso integralmente la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque manifestamente infondato perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva escluso l'usucapione rilevando che il terreno apparteneva al padre della ricorrente che aveva consentito l'edificazione e che, per accessione, la proprietà del padre si era estesa anche all'edificio; inoltre i ricorrenti non avevano indicato il momento dell'eventuale interversione del possesso né specificato in modo decisivo le dichiarazioni testimoniali invocate. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile o comunque manifestamente infondato perché non si confrontava con la decisiva statuizione di merito secondo cui mancava la prova documentale delle spese effettivamente sostenute e mancava anche l'esatta indicazione del soggetto che le aveva sostenute. Non essendovi attività difensiva delle intimate, nulla è stato disposto sulle spese processuali; sono state invece applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria; la Corte può decidere in camera di consiglio senza che ciò comporti una fase autonoma di riesame della proposta.
Regola la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta del ricorrente dopo la proposta di definizione accelerata.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'accessione; la Corte conferma che, in presenza di edificazione su suolo altrui con consenso del proprietario, la proprietà del suolo si estende al manufatto.
Richiamato dai ricorrenti per il rimborso delle spese di costruzione/migliorie; la Corte esclude il diritto per difetto di prova delle spese e del soggetto che le ha sostenute.
Richiamato per sostenere l'usucapione; la Corte nega il superamento dei presupposti, evidenziando l'assenza di indicazione dell'interversione del possesso.
Norma richiamata nei motivi, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisorio.
Richiamato per nullità e apparenza della motivazione; la Corte ritiene che la sentenza di merito abbia invece una ratio chiara e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi vengono prospettati sotto i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame, ma sono ritenuti inammissibili o manifestamente infondati perché mirano a una rivalutazione del merito.
Richiamato dal secondo motivo; non è centrale nella decisione di legittimità, che si fonda soprattutto sulla mancanza di prova delle spese.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è respinta perché sollecita una diversa lettura del materiale istruttorio.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica il comma 3 e 4 con condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità della sentenza, si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove.
- La censura è inidonea quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con la specifica ragione giuridica e fattuale posta a base del rigetto in appello.
- La domanda di usucapione richiede l'allegazione e la dimostrazione degli elementi costitutivi del possesso utile, compreso il momento dell'eventuale interversione del possesso quando il bene è posseduto originariamente in modo non incompatibile con il diritto altrui.
- Chi chiede il rimborso delle spese per opere eseguite su bene altrui deve fornire prova adeguata dell'effettivo esborso e della riferibilità di tale esborso al soggetto che agisce in giudizio.
- L'edificazione su suolo di proprietà altrui, effettuata con il consenso del proprietario, non consente di per sé di rivendicare l'acquisto per usucapione del manufatto se mancano gli elementi del possesso utile e della sua interversione.
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