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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

La controversia

Una proprietaria di un fondo ha agito davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo dei vicini, deducendone in via alternativa la costituzione per interclusione del fondo dominante, per destinazione del padre di famiglia oppure per usucapione. Il Tribunale ha rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha dichiarato l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1061, 1062 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti della servitù, in particolare il requisito dell'apparenza. In concreto, la censura mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, si risolvessero in una critica di merito alla valutazione del compendio probatorio e all'accertamento dell'apparenza e della destinazione delle opere a servizio del passaggio pedonale tramite scala esterna, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o manifestamente illogica, reputandola idonea a soddisfare il c.d. minimo costituzionale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, al pagamento di € 3.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    richiamato come norma sulla servitù apparente, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è ritenuta di fatto e non di violazione di legge

  • art. 1062 c.c.

    richiamato come norma sulla destinazione del padre di famiglia; il ricorso è dichiarato inammissibile perché contesta l'accertamento di merito dei presupposti costitutivi

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la doglianza è reputata sostanzialmente diretta a sollecitare una nuova valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata; la Corte vi aderisce

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito di richiesta della parte ricorrente

  • art. 96 c.p.c.

    applicato perché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della parte soccombente a somma equitativa e ulteriore somma alla cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente dedotto come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del fatto, delle prove e dell'attendibilità delle risultanze istruttorie.
  • L'accertamento dei presupposti costitutivi di una servitù, compresa l'apparenza e la destinazione univoca delle opere, è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
  • La scelta, tra diverse risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a fondare la decisione appartiene al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento di prova.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente; quando espone l'iter logico-argomentativo essenziale, soddisfa il c.d. minimo costituzionale.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applica il regime sanzionatorio aggravato previsto dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle conseguenze sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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