Cassazione Civile, Ordinanza n. 10039/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società di costruzioni per far dichiarare l'inefficacia di pagamenti eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, per complessivi euro 425.000, in favore della società veicolo cessionaria dei crediti. Il tribunale aveva accolto la revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., escludendo quella ex art. 67, comma 1, l. fall.; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo provata la conoscenza dello stato d'insolvenza in capo all'accipiente e negando l'esenzione invocata dalla cessionaria sia in base alla disciplina del credito fondiario sia in base alla legge sulla cartolarizzazione. Con il ricorso per cassazione la cessionaria deduceva sei motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 4, t.u.b., sostenendo che l'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti relativi a crediti fondiari dovesse operare anche per pagamenti effettuati da soggetti diversi dal debitore principale, come garanti o terzi obbligati; 2) violazione della legge sulla cartolarizzazione e delle norme del t.u.b. sulla cessione dei crediti, lamentando il diniego dell'esenzione revocatoria nonostante il pagamento fosse avvenuto a favore della società veicolo nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia del tribunale sulla specifica questione dell'esenzione ex legge 130/1999; 4) violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall. sulla scientia decoctionis, sostenendo che la corte avesse tratto la conoscenza dello stato d'insolvenza da un solo elemento indiziario; 5) violazione delle norme sulle spese di lite, per il mancato accoglimento della richiesta di integrale compensazione; 6) violazione degli artt. 38 e 39 t.u.b. e dell'art. 67 l. fall., assumendo che la natura fondiaria del mutuo non fosse venuta meno per la presenza di una fideiussione e per il supposto superamento dei limiti di finanziabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti del fallimento, i pagamenti eseguiti dalla società poi fallita alla cessionaria dei crediti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esenzione di cui all'art. 39, comma 4, t.u.b. è norma speciale di stretta interpretazione e si riferisce ai pagamenti del debitore fondiario, non estendendosi ai pagamenti eseguiti da fideiussori o altri soggetti obbligati per titolo diverso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza introduceva una questione nuova, non risultando dedotta in modo specifico nei gradi di merito la possibilità che la provvista dell'operazione di cartolarizzazione derivasse da modalità diverse dall'emissione dei titoli; inoltre, la decisione di merito si fondava anche su un'ulteriore ratio autonoma relativa alla mancata prova dell'inclusione del credito nella cessione, con conseguente inammissibilità della censura non investendo tutte le rationes decidendi. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la corte d'appello aveva effettivamente esaminato la questione dell'esenzione ex legge 130/1999, già devoluta con uno specifico motivo di appello. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la valutazione della scientia decoctionis è apprezzamento di fatto del giudice di merito, qui sorretto da motivazione adeguata, valorizzando anche l'istanza di fallimento presentata dalla stessa cessionaria. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di valutazione di fatto sulla compensazione parziale delle spese, giustificata dal rapporto tra domanda iniziale e somma riconosciuta. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché investiva una questione estranea alla ratio decidendi, relativa al limite massimo di finanziabilità del mutuo fondiario. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 4, d.lgs. 385/1993
"L’articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari"
L'esenzione dalla revocatoria fallimentare è norma speciale di stretta interpretazione e opera solo per i pagamenti del debitore fondiario, non estendendosi ai pagamenti di fideiussori o altri soggetti obbligati per titolo diverso.
La scientia decoctionis del terzo accipiente è requisito soggettivo della revocatoria fallimentare e può essere provata anche per presunzioni; la sua valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.
Nel caso concreto la domanda di revoca ex comma 1 era stata disattesa in primo grado e non è risultata decisiva nel giudizio di legittimità.
"ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"
L'esenzione revocatoria nelle operazioni di cartolarizzazione è collegata alla finalità di tutelare gli investitori che sottoscrivono i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti.
La Corte ne trae che la cartolarizzazione, per produrre l'effetto esonerativo invocato, deve risultare effettivamente completata secondo la struttura prevista dalla legge, con emissione dei titoli e loro collocazione per finanziare l'operazione.
La Corte richiama le possibili applicazioni compatibili della disciplina a operazioni finanziate in forme diverse, ma rileva che tale tema non risultava dedotto in modo specifico nei gradi di merito.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza d'appello abbia comunque deciso sulla questione devoluta, anche con motivazione propria.
Le censure che mirano a una rivalutazione del fatto o introducono questioni nuove non possono essere veicolate come violazione di legge o vizio motivazionale in sede di legittimità.
La natura fondiaria del mutuo non viene meno, nel ragionamento della ricorrente, per la presenza di garanzie ulteriori; ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché estranea alle rationes decidendi.
La compensazione parziale delle spese è stata ritenuta giustificata in fatto dal rapporto tra il petitum iniziale e l'importo effettivamente riconosciuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista per i crediti fondiari va interpretata restrittivamente: essa copre i pagamenti effettuati dal debitore fondiario e non si estende automaticamente ai pagamenti eseguiti da fideiussori, accollatari o altri coobbligati, che adempiono un'obbligazione propria.
- Nelle operazioni di cartolarizzazione, l'esenzione dalla revocatoria opera solo se l'operazione è dimostrata nella sua struttura tipica e nella sua effettiva realizzazione; chi la invoca deve provare gli elementi costitutivi dell'operazione rilevanti ai fini dell'esenzione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove o che richiedano accertamenti di fatto non emergenti dalla sentenza impugnata, salvo che la loro deduzione nei gradi di merito sia specificamente allegata e documentata nel ricorso.
- La valutazione della scientia decoctionis è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; essa può essere desunta da presunzioni e da singoli indizi gravi, precisi e concordanti, purché la motivazione sia adeguata.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, la censura che non colpisca tutte le rationes non è idonea a ottenere la cassazione della sentenza.
- Le questioni relative alla compensazione delle spese di lite sono, di regola, apprezzamenti discrezionali e di fatto del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dalla dedotta violazione di legge o da motivazione inesistente o apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10044/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10045/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10047/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →