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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un proprietario confinante per ottenere il regolamento del confine tra due fondi, la rimozione di una recinzione metallica ritenuta illegittimamente collocata e il rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e individuando il confine in base alle risultanze catastali e a un termine lapideo riscontrato in loco. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Le parti soccombenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione solo apparente della sentenza d'appello; 2) violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento per erronea valutazione delle circostanze di fatto e mancata considerazione di deduzioni asseritamente non contestate; 3) violazione dell'art. 950 c.c. per avere ritenuto incerto il confine nonostante la pretesa esistenza di una linea di coltivazione riconosciuta, documentata e non contestata; 4) omesso esame di fatto decisivo, nullità del procedimento e violazione dell'art. 185-bis c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe prima formulato una proposta conciliativa accettata e poi deciso in modo difforme; 5) violazione degli artt. 62 c.p.c. e 950 c.c. e nullità del procedimento per omessa considerazione della documentazione storica e fotografica prodotta. In sostanza, i ricorrenti miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di merito sulla determinazione del confine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e ha osservato che la censura di omesso esame era preclusa dalla cd. doppia conforme, poiché la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni. Le ulteriori doglianze sono state considerate inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità, specie ove la motivazione di merito non sia implausibile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e di € 3.000 in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e, se condivisa dalla Corte, può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non integra una fase autonoma del giudizio di cassazione con funzione di riesame della proposta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa, in sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del fatto quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua deduzione non può essere impiegata per ottenere una rivalutazione delle prove e delle circostanze di fatto.

  • art. 183 c.p.c.

    La denuncia di sua violazione, nel caso concreto, mirava sostanzialmente a contestare l'apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 950 c.c.

    Il regolamento di confini richiede di individuare il confine in presenza di incertezza; la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base della CTU e delle prove raccolte.

  • art. 185-bis c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta non decisiva e comunque inidonea a scardinare la decisione di merito.

  • art. 62 c.p.c.

    La censura relativa alla consulenza tecnica è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di diversa valutazione del compendio istruttorio.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste, con condanna a una somma equitativa e a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di fatti decisivi è precluso dall'art. 348-ter c.p.c., ultimo comma.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La scelta tra le varie fonti di prova, la valutazione della credibilità dei testimoni e l'apprezzamento degli elaborati peritali appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettivamente prospettabile.
  • Nel giudizio di regolamento di confini, l'accertamento dell'incertezza del confine e la sua individuazione sulla base di CTU, dati catastali e altri elementi istruttori costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.
  • Le doglianze formulate in termini di violazione di norme processuali o sostanziali non sono ammissibili quando, in concreto, mirano soltanto a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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