Cassazione Civile, Ordinanza n. 10044/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da un accordo transattivo del 30 dicembre 2009 con cui le parti avevano regolato la futura vendita di un immobile e la ripartizione del ricavato dopo la morte di una terza persona indicata nell'accordo. Alcune parti hanno agito chiedendo l'accertamento dell'avveramento della condizione apposta alla transazione, ovvero in subordine la condanna al pagamento di una somma di denaro. I convenuti hanno resistito proponendo domanda riconvenzionale di nullità della transazione e risarcimento danni; altri familiari sono intervenuti eccependo la nullità dell'accordo per violazione del divieto di patti successori. Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata degli attori e la Corte d'appello ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile l'appello incidentale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1358, 1359 e 1360 c.c. per avere la Corte territoriale applicato la fictio di avveramento della condizione sospensiva senza considerare che la condizione sarebbe stata posta nell'interesse di entrambe le parti; 2) violazione dell'art. 1359 c.c. per avere ritenuto la condizione potestativa; 3) violazione degli artt. 1175, 1375, 1358 e 1359 c.c. per avere applicato il principio di buona fede pur in assenza di uno specifico obbligo giuridico impeditivo; 4) violazione degli artt. 2043, 2652, 2653, 2697 c.c., 96 c.p.c. e 111 Cost. per avere escluso che la trascrizione della domanda giudiziale potesse fondare una richiesta risarcitoria. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale del giudice di merito, confermando che il giudizio di legittimità non può risolversi in una revisione del merito; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in sostanza a contestare accertamenti di fatto della Corte d'appello sulla natura e sull'avveramento della condizione apposta alla transazione, nonché sulla condotta contraria a buona fede attribuita ai ricorrenti, e che il quarto motivo censurasse ancora una valutazione di fatto in ordine alla mancata prova di un danno risarcibile derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale. La decisione di merito è stata quindi lasciata ferma. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con ulteriore condanna a favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato in tema di comportamento dovuto delle parti nella pendenza della condizione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito
richiamato sulla fictio iuris di avveramento della condizione; la Corte ha ribadito che la doglianza, pur formalmente di diritto, contestava la valutazione fattuale della condotta impeditiva
richiamato insieme agli artt. 1358 e 1359 c.c. in tema di effetti della condizione, senza accoglimento delle censure
richiamato come parametro di buona fede e correttezza, ma la critica è stata considerata meramente fattuale
richiamato in tema di esecuzione secondo buona fede del contratto; la valutazione di merito sulla condotta contraria a buona fede non è stata sindacabile in cassazione
invocato per sostenere la domanda risarcitoria relativa alla trascrizione della citazione, ma la Corte ha ritenuto che mancasse un autonomo nesso causale tra trascrizione e danno
richiamato dal ricorrente in relazione alla trascrizione della domanda giudiziale; la doglianza è stata respinta come attinente al fatto
richiamato dal ricorrente sulla trascrizione della domanda giudiziale, senza rilevanza decisiva autonoma nel giudizio di legittimità
invocato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente volta a ottenere una nuova valutazione delle prove
applicato per la condanna per lite temeraria/abuso processuale conseguente alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità
utilizzato per la proposta di definizione accelerata, condivisa dal collegio
indicato quale rito camerale seguito dopo la richiesta di decisione del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e un diverso apprezzamento dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- La valutazione della condotta delle parti rispetto a una condizione contrattuale e alla regola di buona fede appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
- La fictio iuris di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. può essere scrutinata in cassazione solo nei limiti del controllo sulla corretta applicazione della norma; se la doglianza contesta la ricostruzione fattuale della condotta impeditiva, essa è inammissibile.
- Il danno asseritamente derivante dalla trascrizione di una domanda giudiziale non può essere automaticamente presunto: occorre allegare e provare un autonomo nesso causale tra la trascrizione e il pregiudizio lamentato.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ordinari effetti sulle spese di lite.
- rami":["Contratti","Processo civile"],"materie":["Transazione","Impugnazioni","Spese di lite"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza","Onere della prova","Nullità"]}】```empty```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】}```json```】【。}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10039/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10045/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10047/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →