Cassazione Civile, Ordinanza n. 21105/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero dell'IVA relativo alla dichiarazione annuale infragruppo per l'anno d'imposta 2013 e dalla contestuale irrogazione di sanzione, emesso perché l'Ufficio ha ritenuto indebita la compensazione di crediti IVA del gruppo in assenza della garanzia prevista dalla disciplina applicabile. Le società, soccombenti in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avrebbe confuso la disciplina dei rimborsi con quella delle compensazioni e che la garanzia non sarebbe richiesta per la compensazione delle eccedenze IVA di gruppo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccepita violazione dell'art. 110 t.u.i.r., assumendo che la rettifica del credito in una annualità avrebbe dovuto produrre effetti anche sugli esercizi successivi e che il disconoscimento del credito IVA di gruppo avrebbe imposto il ripristino dei singoli crediti delle controllate; (3) violazione del divieto di doppia imposizione di cui all'art. 163 t.u.i.r. e all'art. 67 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il recupero avrebbe riguardato IVA già versata e quindi avrebbe determinato una duplicazione impositiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha affermato che, per l'IVA di gruppo, il d.m. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, richiama il secondo comma dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e impone, in sede di dichiarazione annuale, la prestazione della garanzia o, in alternativa, il versamento dell'importo corrispondente alle eccedenze compensate; quindi la CTR aveva correttamente escluso la legittimità della compensazione in mancanza di cauzione, fideiussione o dichiarazione sostitutiva. Sul secondo ha osservato che la norma invocata (art. 110, comma 8, t.u.i.r.) riguarda la determinazione del reddito d'impresa ed è del tutto estranea alla disciplina IVA e al caso concreto, che attiene solo alla regolarità della compensazione infragruppo. Sul terzo ha escluso la doppia imposizione, chiarendo che l'IVA di gruppo è un meccanismo agevolativo opzionale e che, in difetto delle garanzie richieste, la compensazione non si perfeziona, con la conseguenza che l'importo deve essere versato all'Ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata costituzione dell'intimata, con ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti se dovuto.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
La disciplina dell'IVA di gruppo trova qui il suo riferimento nell'ultimo comma dell'art. 73, che demanda al decreto ministeriale le modalità di esecuzione della liquidazione e della compensazione infragruppo.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato dalla CTR come norma di coordinamento rilevante nel sistema dei rimborsi/compensazioni IVA.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Il richiamo al comma 2 opera, per effetto del decreto ministeriale, anche per le eccedenze IVA di gruppo compensate; in mancanza di garanzia o versamento sostitutivo la compensazione non è legittima.
art. 38-bis, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Sono richiamate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste da questa disposizione, che nel caso concreto non risultavano presentate all'Agenzia.
art. 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979
«Per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate od dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.»
È la norma decisiva: prevede, per la compensazione delle eccedenze IVA di gruppo, la prestazione della garanzia o, in alternativa, il versamento dell'importo compensato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione dedotta era comunque estranea alla fattispecie decisa.
È ritenuto inconferente, poiché riguarda la rettifica delle valutazioni ai fini del reddito d'impresa e non la regolarità della compensazione IVA.
È invocato per escludere la doppia imposizione, ma la Corte nega che ricorra una duplicazione impositiva nel caso di compensazione infragruppo non perfezionata.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ravvisi un'utilità decisiva nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato in via generale per affermare che, in caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
È richiamato a supporto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nell'IVA di gruppo la compensazione delle eccedenze non è libera, ma è subordinata al rispetto della disciplina speciale dettata dall'art. 73 d.P.R. n. 633/1972 e dal d.m. 13 dicembre 1979, che impone la prestazione della garanzia o, in alternativa, il versamento dell'importo compensato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
- Il rinvio del d.m. 13 dicembre 1979 all'art. 38-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 va letto come rinvio alle modalità di prestazione della garanzia, non come abrogazione della disciplina speciale dell'IVA di gruppo o come limitazione alla sola materia dei rimborsi.
- Chi aderisce al regime opzionale dell'IVA di gruppo accetta un meccanismo agevolativo che consente la compensazione verticale tra posizioni di soggetti distinti, ma tale agevolazione opera solo nel rispetto puntuale delle condizioni procedurali e delle garanzie previste dalla legge.
- La mancata prestazione della garanzia richiesta per la compensazione infragruppo comporta l'inefficacia della compensazione e l'obbligo di versare l'importo corrispondente, con conseguente insussistenza di una doppia imposizione.
- Una censura fondata su una norma estranea alla disciplina sostanziale del rapporto dedotto in giudizio non è idonea a scalfire la decisione, quando la questione controversa riguarda un diverso istituto e una diversa imposta.
- Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia su un motivo di appello può essere sanata dalla Corte di cassazione con decisione nel merito se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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