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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29041/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiore Irpef per gli anni 2001, 2002 e 2003, assumendo l'omessa dichiarazione di redditi derivanti dalla locazione di un immobile sito in Roma. La contribuente impugnava gli atti deducendo, da un lato, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per gli anni 2001 e 2002, sostenendo l'inapplicabilità della proroga biennale dei termini prevista dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002; dall'altro, la nullità degli avvisi per carenza di legittimazione passiva, perché l'immobile risultava catastalmente intestato alla sorella e non vi era prova di un contratto di sublocazione. In cassazione venivano proposti due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 99-100 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto legittima la ripresa fiscale nonostante l'asserita mancanza di titolarità del rapporto locativo in capo alla ricorrente; 2) violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 289 del 2002, per avere la CTR ritenuto operante la proroga dei termini di accertamento anche se la contribuente, non essendo proprietaria dell'immobile, non avrebbe potuto aderire al condono.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul secondo, ritenuto prioritario, ha affermato che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002 opera in tutti i casi in cui il contribuente non si sia avvalso delle procedure di definizione agevolata, senza distinguere tra chi non abbia potuto e chi non abbia voluto aderirvi; pertanto, correttamente la CTR aveva ritenuto tempestivo l'accertamento. Sul primo motivo, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, che l'Amministrazione aveva fornito prova della percezione dei canoni tramite vaglia postali intestati alla ricorrente e che la contribuente non aveva dato prova sufficiente che tali somme fossero state riversate alla proprietaria dell'immobile. Ha quindi precisato che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando contesti l'apprezzamento delle prove o l'esito della prova stessa.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di legittimazione ad causam passiva, ma la Corte non ravvisa una violazione autonoma, perché la doglianza viene ricondotta alla contestazione dell'accertamento di fatto sulla percezione dei canoni.

  • art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce il termine ordinario di accertamento la cui scadenza è stata prorogata biennalmente dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002 nei casi previsti.

  • art. 10 della L. n. 289 del 2002

    "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge"

    La proroga biennale dei termini di accertamento opera sia per chi non abbia inteso avvalersi delle definizioni agevolate pur potendovi astrattamente accedere, sia per chi non abbia potuto farlo perché già destinatario di atti impositivi; la formula non consente distinzioni ulteriori.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'espressione normativa "non si avvalgono" va letta secondo il significato proprio delle parole, comprensivo sia del non voler sia del non poter aderire al condono.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'errore nella valutazione delle prove è eventualmente deducibile solo come vizio motivazionale, non come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento si applica in modo generale ai contribuenti che non si siano avvalsi delle procedure agevolative, senza distinguere tra impossibilità giuridica e mancata adesione volontaria, salvo che la legge preveda deroghe espresse.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere probatorio; non basta lamentare che le prove siano state valutate in modo errato o non convincente.
  • Quando l'Amministrazione fondi la pretesa su elementi presuntivi e documentali, incombe sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria idonea a superare tali elementi, specie se contesta la riferibilità dei redditi a sé.
  • La doglianza che investe, sotto l'apparenza della violazione di legge, la ricostruzione fattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibilmente proposta come error in iudicando, se in realtà mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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