Cassazione Civile, Ordinanza n. 12696/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo che enunciava un contratto intercorso tra le stesse parti del giudizio monitorio, ritenuto dall'Ufficio fonte dell'obbligo pecuniario intimato. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso, l'omessa allegazione del decreto ingiuntivo, l'inesistenza dei presupposti per la tassazione per enunciazione, la violazione del principio di alternatività IVA/registro e l'erronea valutazione della prova e dell'onere probatorio. La Cassazione riassume questi motivi in cinque censure: nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente; violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di liquidazione; violazione delle norme sulla tassazione per enunciazione e sull'alternatività IVA/registro; violazione delle regole sull'onere della prova e sull'utilizzo delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: la motivazione della sentenza d'appello non era apparente e conteneva una risposta implicita alle eccezioni di nullità; l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato anche senza allegazione dell'atto giudiziario, essendo indicati gli elementi essenziali della pretesa; la tassazione per enunciazione era legittima, perché il contratto enunciato risultava intercorso tra le stesse parti ed era fonte dell'obbligazione azionata, senza violazione del principio di alternatività IVA/registro, applicato in misura fissa; le doglianze su prova e onere probatorio erano generiche e non evidenziavano una reale inversione dell'onere della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è esclusa quando la decisione di merito contenga un rigetto implicito, incompatibile con la domanda o l'eccezione dedotta.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere percepibili le ragioni della decisione.
La nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per semplice insufficienza argomentativa.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
L'avviso deve indicare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa in modo intellegibile, così da consentire la difesa senza ricerche ulteriori.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
Per l'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto e dei criteri di calcolo del tributo; non è necessaria l'allegazione integrale dell'atto tassato se la pretesa è comprensibile.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
"se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69"
La norma consente la tassazione dell'atto enunciato anche quando esso sia soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché la sola enunciazione ne giustifica l'assoggettamento a imposta.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1
Il principio di alternatività IVA/registro non è violato quando l'imposta di registro sia applicata in misura fissa sia al provvedimento giudiziario sia al contratto enunciato.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6
Il riferimento all'atto soggetto a registrazione in caso d'uso serve a chiarire che la mera enunciazione può essere sufficiente ai fini impositivi.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti.
La violazione si ha solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio tra le parti in modo diverso da quello previsto per fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza, anche implicitamente, adotta una soluzione incompatibile con la domanda o l'eccezione della parte.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo la motivazione apparente o radicalmente mancante, non la semplice insufficienza o sinteticità della motivazione.
- L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su atto giudiziario è sufficientemente motivato se indica gli estremi essenziali dell'atto, la base imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta; l'allegazione integrale dell'atto non è necessaria quando il contribuente è già in grado di comprenderne la pretesa.
- Ai fini dell'imposta di registro, l'atto enunciato è tassabile quando sia individuabile come fonte dell'obbligazione e risulti intercorso tra le stesse parti dell'atto giudiziario, senza che ciò comporti duplicazione d'imposta se l'imposizione avviene correttamente secondo la disciplina applicabile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta in modo generico: occorre indicare specificamente quale fatto sia stato mal ripartito nell'onere della prova o quali prove estranee siano state poste a base della decisione.
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