Cassazione Civile, Ordinanza n. 08058/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
L'ente della riscossione ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario, comprensivo di imposte e accessori dovuti da una terza contribuente, garantito da fideiussione prestata dalla società poi fallita in favore dell'erario. Il giudice delegato e poi il tribunale hanno respinto l'ammissione ritenendo nulla la fideiussione, sul presupposto che la società garante fosse un "confidi minore" e che, secondo la disciplina allora vigente, tali soggetti potessero prestare garanzie solo a favore delle banche o di altri finanziatori e non anche dell'amministrazione finanziaria. Con il ricorso per cassazione le Agenzie hanno dedotto violazione delle norme del T.U.B. e della disciplina fiscale che, a loro dire, consentivano anche ai confidi iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 T.U.B. di rilasciare fideiussioni a favore dell'erario; hanno inoltre sostenuto che, comunque, l'eventuale nullità non avrebbe potuto essere opposta dalla parte che l'aveva determinata a danno del beneficiario incolpevole della garanzia. I motivi si sono appuntati quindi sulla validità della fideiussione e, in via conseguenziale, sul diritto all'insinuazione al passivo del credito garantito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando che la fideiussione prestata da un confidi minore nell'interesse di un associato non è nulla per violazione di norma imperativa, perché dalle norme richiamate non si ricava un divieto assoluto di prestare garanzie diverse da quelle funzionali al finanziamento bancario. Ha richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 8472/2022, secondo cui la limitazione dell'attività dei confidi minori non incide sulla loro capacità di rilasciare garanzie non bancarie. Conseguentemente, essendo valida la fideiussione, sussiste il credito garantito e la relativa domanda di ammissione al passivo deve essere riesaminata dal tribunale di rinvio. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie
art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997
invocato dai ricorrenti come base normativa della possibilità di rilascio della fideiussione a favore dell'amministrazione finanziaria
artt. 106 e 107 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
richiamati per individuare l'inquadramento dei confidi e il regime autorizzatorio degli intermediari finanziari
art. 10 d.lgs. n. 141 del 2010
considerato irrilevante ratione temporis, perché entrato in vigore dopo il rilascio della fideiussione
d.m. 9 novembre 2007
richiamato dai ricorrenti tra le fonti applicabili alla disciplina dei confidi
d.m. 17 febbraio 2009
richiamato dai ricorrenti tra le fonti applicabili alla disciplina dei confidi
d.m. 5 marzo 2009
richiamato dai ricorrenti tra le fonti applicabili alla disciplina dei confidi
artt. 1418, 1425, 1441, 1471 c.c.
invocati per censurare la declaratoria di nullità della fideiussione e i relativi effetti
indicato come base dell'iscrizione dei confidi minori nell'elenco generale nel periodo rilevante
richiamato per distinguere i confidi maggiori sulla base di criteri oggettivi di attività e patrimonio
art. 155, comma 4-quater, T.U.B.
considerato come norma che consentiva ai confidi maggiori la prestazione di garanzie in favore dell'amministrazione finanziaria
art. 13, comma 32, d.l. n. 269 del 2003
richiamato come fonte dell'autorizzazione per i confidi maggiori a prestare determinate garanzie
conversione del d.l. n. 269 del 2003 richiamata nel testo
art. 13, comma 2, d.l. n. 269 del 2003
richiamato per affermare che i confidi svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi o strumentali
art. 1, commi 124-127, L. n. 244 del 2007
indicati dai ricorrenti come norme fiscali che consentivano fideiussioni da parte dei confidi iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 T.U.B.
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
invocato dai ricorrenti a sostegno dell'ammissibilità delle fideiussioni dei confidi anche verso l'erario
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alla motivazione delle Sezioni Unite sui presupposti della nullità virtuale
Massime di principio
- La fideiussione prestata da un confidi minore a favore di un proprio associato non è nulla per violazione di norma imperativa solo perché la disciplina di settore prevede che tali soggetti svolgano esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi o strumentali.
- Dalle norme che delimitano l'operatività dei confidi minori non si ricava un divieto implicito e assoluto di rilasciare garanzie diverse da quelle funzionali al finanziamento bancario, in assenza di una previsione testuale di nullità.
- La capacità di agire del confidi quale società cooperativa non viene meno per effetto delle limitazioni settoriali all'attività finanziaria; ne consegue che il rilascio di garanzie non riservate per legge a soggetti autorizzati resta valido.
- Una volta esclusa la nullità della garanzia, il creditore garantito conserva il diritto di far valere il credito nei confronti del fideiussore, con conseguente fondatezza della domanda di ammissione al passivo fallimentare.
- In materia di nullità virtuale, la verifica richiede che la violazione della norma imperativa sia effettivamente desumibile dalla disciplina applicabile; in mancanza di un divieto espresso o inequivoco, non è possibile dichiarare la nullità del contratto.
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