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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12055/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da otto cartelle di pagamento relative a debiti tributari per Irpef, Iva e una cartella per imposta di registro per spese giudiziarie, poste a base di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di un pignoramento presso terzi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della comunicazione preventiva, ritenendo che nel dettaglio del debito fossero state duplicare alcune cartelle e quindi alcuni importi, con particolare riferimento ad anni d'imposta Irpef indicati due volte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di tardività dell'impugnazione, sostenendo che, essendo le cartelle definitive per mancata impugnazione, la comunicazione preventiva di ipoteca era censurabile solo per vizi propri; 2) violazione degli artt. 21 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice di merito avrebbe illegittimamente scrutinato vizi degli atti presupposti ormai definitivi; 3) violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stata duplicazione di imposta, ma iscrizione a ruolo provvisoria di metà dei tributi in due momenti diversi, prima e dopo la definitività degli atti impositivi.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a una delle cartelle indicate, avente ad oggetto imposta di registro per spese di giustizia. Quanto al resto, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, richiamando il principio per cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quando segua a cartelle o ad altri atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione, è impugnabile soltanto per vizi propri e non per contestazioni inerenti agli atti presupposti. Ha quindi assorbito il terzo motivo, cassato la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le spese di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che segua a cartelle di pagamento divenute definitive non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente contestabile nel merito degli atti presupposti, ma è sindacabile soltanto per vizi propri.
  • In tema di contenzioso tributario, quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e non impugnato, le doglianze relative al merito della pretesa fiscale sono precluse nel giudizio contro l'atto successivo.
  • L'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 va letto nel senso che ciascun atto impugnabile può essere oggetto di gravame solo per i propri vizi, salvo il diverso caso dell'omessa notificazione dell'atto presupposto.
  • Se la decisione di merito è viziata per avere esaminato censure precluse sugli atti presupposti, la Corte di cassazione può decidere nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La cessazione della materia del contendere su una parte della pretesa non determina automaticamente il raddoppio del contributo unificato, che presuppone un integrale rigetto o una definizione in rito negativa per l'impugnante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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