Cassazione Civile, Ordinanza n. 12055/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da otto cartelle di pagamento relative a debiti tributari per Irpef, Iva e una cartella per imposta di registro per spese giudiziarie, poste a base di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di un pignoramento presso terzi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della comunicazione preventiva, ritenendo che nel dettaglio del debito fossero state duplicare alcune cartelle e quindi alcuni importi, con particolare riferimento ad anni d'imposta Irpef indicati due volte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di tardività dell'impugnazione, sostenendo che, essendo le cartelle definitive per mancata impugnazione, la comunicazione preventiva di ipoteca era censurabile solo per vizi propri; 2) violazione degli artt. 21 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice di merito avrebbe illegittimamente scrutinato vizi degli atti presupposti ormai definitivi; 3) violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stata duplicazione di imposta, ma iscrizione a ruolo provvisoria di metà dei tributi in due momenti diversi, prima e dopo la definitività degli atti impositivi.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a una delle cartelle indicate, avente ad oggetto imposta di registro per spese di giustizia. Quanto al resto, ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia, richiamando il principio per cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quando segua a cartelle o ad altri atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione, è impugnabile soltanto per vizi propri e non per contestazioni inerenti agli atti presupposti. Ha quindi assorbito il terzo motivo, cassato la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Le spese di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma il ricorso è stato accolto per la diversa ragione della preclusione a contestare l'atto presupposto divenuto definitivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge in relazione alla sindacabilità degli atti presupposti e alla pretesa duplicazione delle iscrizioni a ruolo.
artt. 21 e 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Interpretati nel senso che ciascun atto impugnabile può essere contestato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le iscrizioni erano state effettuate provvisoriamente in attesa della definitività degli atti.
Invocato dalla ricorrente in relazione al principio di non contestazione.
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Applicato per dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a una cartella di pagamento.
Richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso in quanto conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parziale cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che segua a cartelle di pagamento divenute definitive non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente contestabile nel merito degli atti presupposti, ma è sindacabile soltanto per vizi propri.
- In tema di contenzioso tributario, quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e non impugnato, le doglianze relative al merito della pretesa fiscale sono precluse nel giudizio contro l'atto successivo.
- L'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 va letto nel senso che ciascun atto impugnabile può essere oggetto di gravame solo per i propri vizi, salvo il diverso caso dell'omessa notificazione dell'atto presupposto.
- Se la decisione di merito è viziata per avere esaminato censure precluse sugli atti presupposti, la Corte di cassazione può decidere nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La cessazione della materia del contendere su una parte della pretesa non determina automaticamente il raddoppio del contributo unificato, che presuppone un integrale rigetto o una definizione in rito negativa per l'impugnante.
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