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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15119/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (distruzione/occultamento di scritture contabili e documenti fiscali). Il ricorrente ha articolato otto motivi: (1-2) violazione delle norme processuali per ammissione di testi depositati tardivamente (art. 468 e art. 507 c.p.p.) e violazione dei principi di imparzialità e parità delle armi; (3) omessa considerazione di una memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.; (4) valutazione arbitraria e ingiustificata dell'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato; (5) mancanza della prova dell'elemento oggettivo (tenuta delle scritture) e necessità di derubricazione ad illecito amministrativo ex art. 9 d.lgs. 471/1997; (6) mancata prova del dolo specifico di evasione; (7) prescrizione del reato (ultime fatture 2015); (8) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e valutazione dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando la legittima applicazione dell'art. 507 c.p.p. quale potere officioso del giudice di disporre l'ammissione di prove anche quando la lista testi sia stata depositata tardivamente (richiamando Sezioni Unite e Corte Costituzionale). I motivi relativi all'affermazione della responsabilità penale (3-6) sono stati considerati aspecifici e di contenuto valutativo e quindi inammissibili; la Corte ha confermato che l'elemento oggettivo è provato dalla mancata esibizione delle fatture (pur essendo rinvenute copie presso i clienti) e che le dichiarazioni dell'imputato erano vaghe e recessive rispetto agli altri elementi probatori. Sul dolo specifico la Corte ha condiviso la valutazione del merito che ha ravvisato la condotta sistematica volta ad impedire la ricostruzione dei redditi. Sul tema della prescrizione (7) la Corte ha ricordato la distinzione tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente) e ha rilevato che, risultando contestata anche la condotta di occultamento e avendo il reato avuto luogo con attività di verifica iniziata il 5 luglio 2017, il termine di prescrizione (anche grazie all'art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000) scade nel 2027. Infine, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è condannato anche alle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    "scritture contabili" e "i documenti di cui è obbligatoria la conservazione"

    Delitto punisce la distruzione o l'occultamento delle scritture o documenti obbligatori, comprensivi delle fatture; richiede l'esistenza di documentazione e produzione di reddito per distinguere dalla fattispecie amministrativa

  • art. 468 cod. proc. pen.

    termine per il deposito della lista testimoniale

    Prevede la decadenza per il deposito tardivo della lista testi; tuttavia tale decadenza non esclude automaticamente l'esercizio del potere officioso del giudice ex art. 507

  • art. 507 cod. proc. pen.

    "terminata l'acquisizione delle prove"

    Attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando le parti non abbiano validamente depositato la lista testimoniale; esercizio soggetto a controlli (necessità assoluta) e al diritto alla prova contraria

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Criterio generale per l'ammissione delle prove (non manifesta superfluità o irrilevanza); con art. 507 è richiesto un filtro più rigoroso di "assoluta necessità" quando si ammettono prove ex officio

  • art. 6 CEDU

    Garanzia del giusto processo e del contraddittorio; la giurisprudenza ritiene compatibile l'ammissione officiosa di prove purché sia garantita la prova contraria e il contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    Principi costituzionali sul giusto processo; non ostano all'interpretazione che riconosce poteri officiosi al giudice purché sia rispettato il contraddittorio

  • art. 9 d.lgs. n. 471/1997

    Norma sanzionatoria amministrativa per l'omessa tenuta delle scritture contabili; la differenza con l'art. 10 d.lgs. 74/2000 richiede verifica dell'esistenza stessa della documentazione e produzione di reddito

  • artt. 39 c.3 d.P.R. n. 633/1972 e 22 d.P.R. n. 600/1973

    Impongono l'obbligo di conservazione delle fatture ai fini IVA e imposte dirette; supportano l'assunto che le fatture costituiscono documenti obbligatori

  • art. 2214 c.c., comma 2

    Sanzione civilistica che richiede la conservazione delle scritture; utile per collegare obblighi civilistici e fiscali sulla documentazione

  • art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede l'allungamento del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 10, aumentando la durata massima (applicata nel calcolo del termine di prescrizione nel caso di specie)

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione; la distinzione tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente) condiziona il decorso del termine prescrizionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; utilizzata per irrogare le spese al ricorrente

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi considerabili per le attenuanti generiche; la loro mancanza di elementi positivi giustifica il diniego dell'attenuante

Massime di principio

  • Il giudice può, ex art. 507 c.p.p., disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova anche quando la parte abbia decadenza per deposito tardivo della lista testimoniale (art. 468 c.p.p.), purché sussista una "assoluta necessità" e sia garantito il diritto alla prova contraria e il contraddittorio
  • La distinzione tra distruzione e occultamento delle scritture è decisiva per il dies a quo della prescrizione: la distruzione è reato istantaneo (decorso della prescrizione dalla distruzione), l'occultamento è reato permanente e la prescrizione decorre dall'accertamento fiscale
  • In tema di prova del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, il rinvenimento di copie delle fatture presso i clienti e l'assenza delle copie presso il presunto emittente possono logicamente giustificare la conclusione di distruzione/occultamento delle fatture
  • La valutazione del merito sulle prove, sull'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato e sul dolo specifico è riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se priva di manifesta illogicità
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario dedurre e provare elementi positivi e specifici a favore; mere condotte difensive (es. aver presenziato alle udienze) non sono di per sé idonee
  • Chi invoca la prescrizione con riferimento a una qualificazione alternativa della condotta (es. distruzione vs occultamento) ha l'onere di provarne l'elemento caratterizzante e il momento di consumazione

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