Cassazione Penale, Sentenza n. 15102/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonella Cascione per il reato di furto di energia elettrica, ritenendo mancata la querela della persona offesa entro i termini dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150) e escludendo la contestazione, in dibattimento, della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (destinazione a pubblico servizio) proposta dal Pubblico Ministero. Il P.M. ha impugnato sostenendo che il giudice aveva illegittimamente precluso l'esercizio del potere/dovere di contestazione suppletiva ex artt. 516-517 c.p.p., oltrepassando i limiti del sindacato preventivo sul contenuto dell'imputazione e anticipando una declaratoria di improcedibilità senza garantire il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato la violazione di legge commessa dal Tribunale nel precludere la contestazione suppletiva dell'aggravante da parte del P.M. e nell'adottare una declaratoria di non doversi procedere (art. 129 c.p.p.) prima di valutare la contestazione integrativa e di garantire il contraddittorio ai sensi dell'art. 519 c.p.p. Ha qualificato l'operato del giudice come nullità di ordine generale (artt. 178 e 179 c.p.p.), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio per consentire che venga rideterminato il capo di imputazione sulla base della contestazione suppletiva, siano concesse le garanzie difensive previste e sia valutata la sussistenza dell'aggravante e la conseguente diversa regime di procedibilità.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.
Il furto è stato originariamente contestato con aggravante della violenza sulle cose (n.2); la circostanza n.7 (bene destinato a pubblico servizio) se riconosciuta muta il regime di procedibilità rendendolo d'ufficio, ciò rileva ai fini della prosecuzione dell'azione penale
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina le "nuove contestazioni" nel dibattimento e la possibilità per il P.M. di adeguare l'imputazione in funzione delle prove emerse, per garantire la correlazione tra accusa e sentenza
art. 517 cod. proc. pen.
Consente al P.M. di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse dagli atti senza necessità di autorizzazione giudiziale; è potere-dovere del P.M. e non soggetto a sindacato preventivo del giudice
art. 518 cod. proc. pen.
Regola la contestazione di un fatto nuovo, prevedendo espressamente l'eventuale autorizzazione del presidente del collegio quando necessaria, a differenza dell'art. 517
art. 519 cod. proc. pen.
Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva (salvo recidiva), il diritto a un termine per preparare la difesa (almeno pari al termine per comparire previsto dall'art. 429), assicurando il contraddittorio
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria immediata di cause di non punibilità o di improcedibilità se le condizioni sono inequivocabili; non legittima però il giudice a pronunciare de plano impedendo il contraddittorio o decidendo su un'imputazione ormai modificata dal P.M.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
art. 178 e art. 179 c.p.p.
Regolano le nullità e i limiti dell'esercizio dell'azione penale; la preclusione illegittima dell'azione del P.M. può configurare nullità di ordine generale
art. 569 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in caso di annullamento per nullità che incidono sull'imputazione e sull'esercizio dell'azione penale, con implicazioni sulla rimessione degli atti
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che obbliga il P.M. a esercitare l'azione e legittima il suo potere di adeguare l'imputazione in dibattimento
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 2, lett. i del d.lgs. 150/2022
Ha previsto, con effetto dalla data indicata, che l'energia elettrica sia ricondotta tra i beni destinati a pubblico servizio, incidendo sul regime di procedibilità del reato (da querela a procedibilità d'ufficio)
Sentenza Corte Cost. n. 139/2015
Sent. Corte Cost. 9 luglio 2015 n. 139
Ha osservato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e ha riconosciuto l'esigenza di parità di trattamento con le nuove contestazioni, giustificando garanzie difensive (es. possibilità di riti alternativi)
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere esclusivo di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.), comprese le circostanze aggravanti emergenti dagli atti, e il giudice non può esercitare un sindacato preventivo per impedirle.
- Se il P.M. effettua validamente una contestazione suppletiva che modifica la natura della procedibilità (es. da querela a d'ufficio), il giudice deve decidere sulla nuova imputazione e non sulla precedente, assicurando il contraddittorio e le garanzie difensive previste (art. 519 c.p.p.).
- L'art. 129 c.p.p. non giustifica una pronuncia "de plano" che anticipi l'esito del processo prima che siano esaurite le possibilità di integrazione dell'imputazione e il necessario contraddittorio; la declaratoria immediata è ammessa solo se la causa di non punibilità emerge in modo assolutamente incontestabile dagli atti.
- La contestazione suppletiva può basarsi su elementi emersi anche nelle indagini preliminari anteriori al dibattimento; non è necessario che gli elementi emergano solo dopo l'esercizio dell'azione penale.
- In caso di rifiuto ingiustificato del giudice di ammettere la contestazione suppletiva o di garantire il contraddittorio, il rimedio è l'impugnazione in Cassazione per nullità di ordine generale (artt. 178, 179 c.p.p.).
- Le modifiche normative (es. d.lgs. 150/2022) che incidono sul regime di procedibilità non escludono la possibilità che il P.M. integri l'imputazione in dibattimento; il giudice deve allora valutare l'aggravante contestata nel contraddittorio.
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