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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15100/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato il non luogo a procedere per difetto di querela rispetto al reato di furto di energia elettrica pluriaggravato (fatti dal 5/4/2012 al 3/4/2017). In udienza il P.M. aveva chiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. (destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio), alla luce della riforma d.lgs. 10/10/2022 n. 150 che ha inciso sul regime di procedibilità. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva tale contestazione e, basandosi sull'improcedibilità per mancata querela entro i termini, aveva pronunciato il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il Procuratore aveva impugnato sostenendo che il giudice non poteva precludere al P.M. il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., né fissare un termine di decadenza per tale potere, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice di merito ha illegittimamente precluso al P.M. il potere-dovere di contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.), violando i principi costituzionali sull'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e le norme del codice di rito che consentono al P.M. di modificare l'imputazione in dibattimento senza preventiva autorizzazione del giudice. La Corte ha censurato l'uso strumentale dell'art. 129 c.p.p. per pronunciare il non luogo a procedere prima di consentire la valutazione della contestazione suppletiva e delle garanzie difensive previste dall'art. 519 c.p.p., ha qualificato l'errore come nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per consentire l'esame della imputazione così come aggiornata e garantire il contraddittorio e i termini di difesa.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    La circostanza aggravante che riguarda i beni destinati a pubblico servizio (inclusa, secondo giurisprudenza, l'energia elettrica) è idonea a mutare il regime di procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio se contestata.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma (c.d. riforma Cartabia) che ha modificato il regime di procedibilità di talune fattispecie; nel caso ha rilevanza per il termine di procedibilità/querela e per la qualificazione del reato come procedibile d'ufficio se ricorre la circostanza aggravante.

  • art. 516 c.p.p.

    Regola le nuove contestazioni in dibattimento e disciplina la possibilità per il pubblico ministero di chiedere la modifica dell'imputazione sulla base di elementi emersi.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero di contestare in dibattimento un reato connesso o una circostanza aggravante senza necessità di autorizzazione del giudice; la Corte ha rilevato che tale potere non può essere sindacato preventivamente dal giudice con esclusione per presunta tardività.

  • art. 518 c.p.p.

    Disciplina la contestazione di un fatto nuovo e prevede il ruolo autorizzatorio del presidente del collegio; distinto rispetto all'art. 517, che non richiede autorizzazione per le circostanze aggravanti già emergenti dagli atti.

  • art. 519 c.p.p.

    Prevede il diritto dell'imputato, quando è oggetto di contestazione suppletiva, di ottenere un termine per preparare le difese; la Corte ha richiamato l'obbligo di garantire tale termine e il contraddittorio.

  • art. 521 c.p.p.

    Impone la correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha richiamato il principio per affermare che il giudice deve decidere sulla imputazione effettivamente contestata.

  • art. 129 c.p.p.

    Disposition sulla declaratoria immediata di cause ostative alla punibilità; la Corte ha precisato che l'art. 129 non legittima una pronuncia de plano quando il P.M. ha validamente esercitato la contestazione suppletiva e non sono emerse condizioni inequivocabili dai soli atti.

  • art. 178 e art. 179 c.p.p.

    La violazione delle regole relative all'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione integri nullità di ordine generale; la Corte ha qualificato come tale la preclusione al P.M. della contestazione suppletiva.

  • art. 112 Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale richiamato per sostenere la natura imperativa del potere/dovere del P.M. di procedere alla contestazione suppletiva.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può effettuare in dibattimento contestazioni suppletive (reato concorrente o circostanza aggravante) ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. senza preventiva autorizzazione del giudice; il giudice non può sindacare preventivamente la "tardività" di tale contestazione se proposta nel primo segmento utile del dibattimento.
  • Se la contestazione suppletiva altera il regime di procedibilità (es. introduce una circostanza che rende il reato procedibile d'ufficio), il giudice deve consentire il contraddittorio e garantire i termini difensivi previsti dall'art. 519 c.p.p. prima di pronunciare eventuali declaratorie di improcedibilità o proscioglimento.
  • L'art. 129 c.p.p. non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano su una causa di non procedibilità quando il P.M. abbia legittimamente aggiornato l'imputazione in dibattimento; la declaratoria immediata richiede che la condizione sia emergente in modo assolutamente non contestabile dagli atti.
  • La preclusione ingiustificata al P.M. di esercitare la contestazione suppletiva configura nullità di ordine generale (artt. 178-179 c.p.p.) e può comportare l'annullamento con rinvio della decisione di merito.
  • In pratica, in situazioni analoghe il giudice deve: 1) accogliere la contestazione suppletiva proposta dal P.M. se formulata nel segmento processuale utile; 2) riaprire il contraddittorio dando i termini difensivi ai sensi dell'art. 519 c.p.p.; 3) valutare poi se l'aggravante sussiste e decidere sulla imputazione così aggiornata.

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