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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15103/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il procedimento riguardava l'imputazione di furto di energia elettrica (art.624 e art.625 c.p., n.2) mediante allaccio abusivo alla rete E-distribuzione; il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato la improcedibilità ex art.129 c.p.p. per mancanza della querela, ritenendo tardiva qualsiasi integrazione della imputazione. In dibattimento il Pubblico Ministero aveva chiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 (energia destinata a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva però escluso tale contestazione come tardiva e aveva prosciolto l'imputato. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che il giudice non poteva precludere al PM il potere/dovere di formulare la contestazione suppletiva ai sensi degli artt.516-517 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, rilevando la violazione di legge da parte del Tribunale che illegittimamente ha impedito l'esercizio della contestazione suppletiva prevista dall'art.517 c.p.p. e ha pronunciato una nullità di ordine generale (artt.178 e 179 c.p.p.). La Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il futuro esame secondo i principi stabiliti: il PM è legittimato a procedere in dibattimento alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante; il giudice dovrà consentire il contraddittorio e l'eventuale termine difensivo ai sensi dell'art.519 c.p.p. e valutare la nuova imputazione. In sostanza la sentenza di non luogo a procedere è stata cassata e la vicenda rimessa al giudice di merito per i provvedimenti conformi.

Norme richiamate

  • art. 129 cod.proc.pen.

    L'art.129 non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano impedendo il contraddittorio ogni qualvolta permanga un segmento processuale utile per l'integrazione dell'imputazione; la declaratoria immediata ha precedenza solo se la causa di non punibilità emerge dagli atti in modo non contestabile.

  • art. 516 cod.proc.pen.

    Disciplinando le "nuove contestazioni", disciplina il potere del PM di modificare l'imputazione in dibattimento per adeguarla alle prove emerse; tale potere mira a garantire correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 517 cod.proc.pen.

    il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante

    La norma attribuisce al PM il potere (e dovere) di contestare in dibattimento circostanze aggravanti senza necessità di consenso dell'imputato o autorizzazione del giudice; il giudice non ha potere di sindacare preventivamente l'ammissibilità di tale contestazione.

  • art. 518 cod.proc.pen.

    Regola la contestazione di un fatto nuovo prevedendo l'intervento autorizzatorio del presidente del collegio; a differenza dell'art.517, qui il giudice può autorizzare l'ammissione del fatto nuovo.

  • art. 519 cod.proc.pen.

    "salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"

    Prevede le garanzie difensive dopo una contestazione suppletiva: l'imputato può chiedere un termine per preparare la difesa (non inferiore al termine per comparire previsto dall'art.429). L'unica deroga riguarda la recidiva.

  • art. 521 cod.proc.pen.

    Impone la correlazione fra imputazione e sentenza; il giudice deve pronunciarsi sulla imputazione così come validamente contestata al termine del dibattimento.

  • art. 178 cod.proc.pen.

    La Corte ha ritenuto che le omissioni del Tribunale integrino nullità di ordine generale, attinenti ai limiti dell'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione.

  • art. 179 cod.proc.pen.

    Collegato all'art.178, delimita le nullità rilevabili d'ufficio e le loro conseguenze; qui usato per qualificare la violazione come nullità assoluta.

  • art. 569 cod.proc.pen.

    Norma richiamata per le conseguenze della nullità assoluta e per le modalità di impugnazione e rimedio; la Cassazione ha fatto ricadere il caso nelle fattispecie previste.

  • art. 112 Cost.

    Riferimento al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il potere/dovere del PM di integrare l'imputazione in dibattimento.

  • art. 85 D.lvo 150/2022

    Richiamato dal Tribunale come causa di decadenza per la querela ai fini della procedibilità; la Cassazione ha però chiarito che tale decorrenza non può impedire la contestazione suppletiva del PM in dibattimento.

  • art. 624 e art. 625 c.p.

    Norme sostanziali relative al furto e alle aggravanti contestate: l'art.625 n.7 (energia destinata a pubblico servizio) è centrale perché la sua contestazione suppletiva può trasformare la procedibilità da a querela a d'ufficio.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.139/2015

    "la contestazione 'tardiva' di circostanze aggravanti ... è idonea a determinare 'un significativo mutamento del quadro processuale'"

    La Corte costituzionale ha ritenuto che la contestazione tardiva di aggravanti può incidere sul quadro processuale e ha richiamato l'esigenza di evitare disparità di trattamento, giustificando la previsione di garanzie difensive (riconducibili all'art.519).

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può in dibattimento formulare contestazioni suppletive (artt.516-517 c.p.p.) anche in relazione a circostanze aggravanti emerse dagli atti preliminari; il giudice non può precludere tale esercizio preventivamente.
  • Se il PM introduce una contestazione suppletiva il giudice deve riaprire il contraddittorio e, se previsto, concedere il termine difensivo ai sensi dell'art.519 c.p.p.; solo dopo il relativo esame il giudice decide sulla imputazione così modificata.
  • L'art.129 c.p.p. (declaratoria immediata) non autorizza il giudice a pronunciare proscioglimento de plano quando esiste un segmento processuale utile per la contestazione suppletiva: la priorità del proscioglimento opera solo se la causa di non punibilità emerge in modo incontrovertibile dagli atti.
  • Il diniego illegittimo del giudice al potere/dovere del PM di integrare l'imputazione configura nullità di ordine generale (artt.178-179 c.p.p.) e può determinare l'annullamento della decisione in sede di legittimità.
  • Quando la contestazione suppletiva modifica la regime della procedibilità (es. da querela a procedibilità d'ufficio) il corretto sviluppo del contraddittorio e la valutazione della nuova contestazione sono essenziali per la legittimità della decisione di merito.

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